Resa cautelare denegata per difetto di attualità del danno (TAR Puglia n. 365 del 24.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
In sede di domanda cautelare ex art. 55 cod. proc. amm., l’accoglimento dell’istanza di sospensione dell’efficacia del provvedimento impugnato è condizionato alla sussistenza dei requisiti del fumus boni juris e del periculum in mora. Il danno dedotto in giudizio deve rivestire il carattere dell’attualità; qualora l’immobile oggetto dell’ingiunzione di demolizione sia sottoposto a sequestro penale, l’ordine demolitorio è di fatto ineseguibile e l’istanza cautelare va respinta per difetto del requisito del periculum.

Il Fatto

La società ricorrente impugnava, con ricorso introduttivo, il provvedimento con cui il Responsabile del Settore 3 del Comune di Mattinata aveva disposto l’annullamento d’ufficio della SCIA presentata per un intervento edilizio. Con successivi motivi aggiunti, la società estendeva l’impugnazione all’ordinanza di demolizione, con la quale l’Amministrazione aveva ingiunto il ripristino dello stato dei luoghi entro novanta giorni.

La ricorrente proponeva altresì domanda cautelare volta ad ottenere la sospensione dell’efficacia dei provvedimenti gravati. Il Comune di Mattinata si costituiva in giudizio per resistere alle pretese avversarie.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sezione Prima, nel decidere sull’istanza incidentale, ha incentrato la propria valutazione esclusivamente sul requisito del periculum in mora. I giudici hanno rilevato che l’intero compendio immobiliare della ricorrente è attualmente sottoposto a sequestro penale.

Tale circostanza, ad avviso del Collegio, priva il danno dedotto in giudizio del requisito dell’attualità. L’ingiunzione di demolizione gravata, infatti, risulta di fatto ineseguibile proprio in ragione del vincolo imposto dall’autorità giudiziaria penale sull’immobile. L’eventuale esecuzione dell’ordine demolitorio non potrebbe, pertanto, realizzarsi nell’immediatezza, rendendo non concretamente attuale il pregiudizio lamentato dalla società ricorrente.

Conseguentemente, il Collegio ha ritenuto che il ricorso non sia assistito dal prescritto requisito del periculum in mora, condizione indispensabile per l’accoglimento della domanda cautelare. Nessuna valutazione è stata espressa in questa sede in merito al fumus boni juris, assorbito dalla reiezione dell’istanza per carenza del requisito cautelare.

La particolarità della vicenda ha tuttavia indotto il Tribunale a disporre la compensazione delle spese della presente fase processuale. L’ordinanza respinge l’istanza cautelare e demanda all’Amministrazione la sua esecuzione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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