Ottemperanza al giudicato e nomina del commissario ad acta (TAR Campania n. 5406 del 28.09.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel rito di ottemperanza il ricorso è ammissibile quando il titolo giudiziale non sia stato impugnato, circostanza attestata da certificazione di cancelleria, e sia inutilmente decorso il termine dilatorio di cui all’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito in legge n. 30/1997. Integrati i presupposti dell’art. 114 cod. proc. amm., il giudice ordina all’Amministrazione di dare integrale esecuzione al giudicato nel termine assegnato e nomina, per l’ipotesi di ulteriore inottemperanza, il commissario ad acta. Il munus di ausiliario del giudice è intrinsecamente obbligatorio e non può essere rifiutato né inciso da disposizioni interne all’Amministrazione di appartenenza. Il compenso del commissario è determinato e liquidato con successivo decreto collegiale ai sensi del d.P.R. n. 115/2002.

Il Fatto

Con sentenza del Tribunale di Napoli Nord, sezione lavoro, n. 4371/2024, il Ministero dell’Istruzione e del Merito era stato condannato a riconoscere alla ricorrente, docente con contratti a tempo determinato, il beneficio economico di € 500,00 annui tramite la carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del personale docente di cui all’art. 1 della legge n. 107/2015, con le medesime modalità vigenti per il personale di ruolo, per gli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024.

La sentenza era stata notificata all’Amministrazione il 30.1.2025 e non era stata impugnata, come attestato dalla certificazione di cancelleria del 28.04.2025. Il Ministero, tuttavia, non dava esecuzione al titolo. La ricorrente proponeva quindi ricorso per ottemperanza, chiedendo l’ordine di adempimento in un termine breve, la nomina del commissario ad acta con liquidazione del compenso e la condanna alle spese con distrazione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rileva che la documentazione versata in atti integra tutti i presupposti dell’art. 114 cod. proc. amm.. Assume rilievo decisivo la mancata impugnazione della sentenza, attestata da apposita certificazione di cancelleria, unitamente all’inutile decorso del termine dilatorio previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996.

Il ricorso è pertanto accolto. Il Tribunale ordina all’Amministrazione di provvedere, nel termine di sessanta giorni decorrenti dalla notificazione o comunicazione, se anteriore, della decisione, al puntuale e integrale pagamento delle spettanze rivendicate, in osservanza del dispositivo del titolo azionato.

Quanto alla figura dell’ausiliario, la sentenza precisa che il munus di commissario ad acta è intrinsecamente obbligatorio e non può essere né rifiutato né inciso da disposizioni interne all’Amministrazione di appartenenza, richiamando C.G.A.R.S., sent. n. 138/2015 e TAR Campania, Napoli, Sez. VII, ord. n. 2039/2019.

Il compenso del commissario sarà determinato e liquidato con successivo decreto collegiale, ai sensi del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, con particolare riferimento all’art. 55 per l’utilizzo del mezzo proprio, da intendersi autorizzato, all’art. 8 della legge n. 417/1978 e alla Circ. Min. Tesoro 3.12.1991, n. 75, nonché all’art. 56 per le ulteriori spese di adempimento dell’incarico. La parcella andrà presentata a pena di decadenza nei termini dell’art. 71 del d.P.R. n. 115/2002, con decorrenza del dies a quo dal compimento dell’ultimo atto di esecuzione e non dal deposito della relazione sull’attività svolta.

Il Collegio disciplina inoltre le modalità di deposito degli atti da parte dell’ausiliario, da effettuarsi esclusivamente tramite la procedura PAT nel relativo fascicolo telematico, con il modulo dedicato. Le spese di lite, comprensive di spese, diritti e onorari di atti successivi al decreto e funzionali all’introduzione del giudizio, sono liquidate secondo il criterio della soccombenza in misura complessiva di € 800,00, oltre accessori, con attribuzione ai procuratori dichiaratisi antistatari.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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