Rimessione in termini per errore scusabile e integrazione del contraddittorio (TAR Puglia n. 926 del 20.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
La rimessione in termini per errore scusabile può essere disposta quando la parte dimostri di aver incorso in un’erronea interpretazione delle regole processuali, tale da giustificare la rinnovazione della notifica del ricorso nei confronti del controinteressato. L’integrazione del contraddittorio deve essere disposta nei confronti di tutti i soggetti che hanno interesse alla controversia, al fine di pervenire alla trattazione del merito a contraddittorio integro. La fissazione dell’udienza di discussione è conseguentemente differita al momento in cui il contraddittorio sia stato effettivamente integrato.

Il Fatto

Il ricorrente, partecipante a un concorso pubblico per il reclutamento a tempo indeterminato di docenti di prima fascia presso un Conservatorio di Musica, impugnava i decreti di approvazione della graduatoria definitiva e di conferimento degli incarichi ai vincitori. Il ricorso veniva notificato solo ad alcuni dei controinteressati, senza che la notifica fosse perfezionata nei confronti del primo classificato.

La parte ricorrente depositava istanza di rimessione in termini al fine di essere autorizzata a rinotificare il ricorso nei confronti del controinteressato non raggiunto, chiedendo contestualmente l’integrazione del contraddittorio nei confronti del secondo classificato.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha ritenuto di accogliere l’istanza di rimessione in termini, riconoscendo la sussistenza dei presupposti per l’errore scusabile. La parte ricorrente ha dimostrato di aver incorso in un errore processuale non imputabile a negligenza grave, tale da giustificare la rinnovazione della notifica.

Il Tribunale ha quindi disposto la concessione di un termine di 30 giorni dalla notificazione o comunicazione dell’ordinanza per procedere alla rinnovazione della notifica nei confronti del primo classificato e all’integrazione del contraddittorio nei confronti del secondo classificato, anch’esso destinatario di un incarico a tempo indeterminato.

La trattazione del merito è stata contestualmente fissata alla pubblica udienza del 16 dicembre 2026, da tenersi a contraddittorio integro. La scelta di rinviare la discussione nel merito risponde all’esigenza di garantire il pieno contraddittorio tra tutte le parti coinvolte, evitando che la decisione possa essere assunta senza la partecipazione di tutti i soggetti interessati.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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