Ottemperanza per la Carta elettronica del docente: respinta l’astreinte per il contenzioso seriale (TAR Sardegna n. 501 del 05.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
La domanda di ottemperanza proposta avverso l’inerzia dell’Amministrazione nella esecuzione di una sentenza di condanna all’emissione della Carta elettronica del docente è fondata, ove sia decorso infruttuosamente il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Il giudice dell’ottemperanza, accogliendo il ricorso, assegna all’Amministrazione un termine per adempiere e nomina sin da ora un commissario ad acta per il caso di persistente inottemperanza. La condanna al pagamento della penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere invece respinta qualora ricorrano «altre ragioni ostative», quali la natura seriale del contenzioso, la complessità del procedimento di attivazione e la funzione del beneficio, non configurabile come mezzo di sostentamento del lavoratore.
Il Fatto
La parte ricorrente, docente, aveva ottenuto dal Tribunale di Cagliari, Sezione Lavoro, la condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito alla emissione della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione, con accredito di un importo complessivo per più anni scolastici. La sentenza, notificata all’Amministrazione, era passata in giudicato per mancata impugnazione. A fronte della mancata esecuzione spontanea e dell’inutile decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo, la parte ricorrente proponeva ricorso per ottemperanza dinanzi al TAR, chiedendo la condanna dell’Amministrazione all’adempimento, la nomina di un commissario ad acta e la condanna al pagamento di una somma a titolo di astreinte.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente accertato la sussistenza dei presupposti per l’azione di ottemperanza, verificata la rituale notifica della sentenza e la sua intervenuta efficacia di giudicato. Constatata l’inerzia dell’Amministrazione, ha accolto la domanda, disponendo che il Ministero dia completa esecuzione alla pronuncia nel termine di 120 giorni dalla comunicazione della decisione, con la nomina sin da ora del commissario ad acta per il caso di persistente inadempimento.
Quanto alla domanda di condanna al pagamento della penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., il Collegio l’ha respinta. Richiamato il precedente dell’Adunanza Plenaria n. 15 del 2014, che ha chiarito come il limite delle «altre ragioni ostative» sia autonomo rispetto a quello della manifesta iniquità, il TAR ha individuato nella fattispecie plurime ragioni ostative. In primo luogo, la complessità del procedimento di attivazione della Carta, che coinvolge una pluralità di soggetti e strutture centralizzate; in secondo luogo, l’eccezionale mole di contenzioso seriale in materia, che rende ragionevole il ritardo dell’Amministrazione; infine, la natura del beneficio, qualificato come incentivo eventuale e non come mezzo di sostentamento.
Da ultimo, il Collegio ha liquidato le spese di lite a carico dell’Amministrazione, riducendole equamente avuto riguardo alla natura seriale del contenzioso e alla standardizzazione dell’attività difensiva, disponendone la distrazione in favore del difensore antistatario.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.