Sospensione attività alberghiera per violazioni sostanziali gravi (TAR Puglia n. 925 del 20.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
La sospensione dell’attività alberghiera, disposta ai sensi della normativa regionale in materia di strutture ricettive, non costituisce esercizio del potere di cui all’art. 10 del R.D. n. 773/1931, ma si fonda sul titolo abilitativo costituito dalla SCIA, rispetto al quale il Comune è competente. Il provvedimento sospensivo è legittimo quando si basa su violazioni sostanziali e gravi, accertate in sede di sopralluogo, che incidono sulla sicurezza degli ospiti e sulla corretta gestione della struttura nei confronti del pubblico. La successiva regolarizzazione di una violazione, quand’anche tempestiva, non elide l’illecito già accertato al momento del controllo. La sospensione per trenta giorni non è sproporzionata quando le violazioni contestate sono plurime e presentano un grado di gravità tale da giustificare la misura.

Il Fatto

La società ricorrente gestiva una struttura alberghiera di ventiquattro camere in forza di una SCIA presentata al SUAP del Comune nel luglio 2023. A seguito di un sopralluogo effettuato il 27 maggio 2026, la Polizia Locale elevava cinque verbali di accertamento e contestazione di illecito amministrativo, relativi alla mancata copertura assicurativa, alla mancata esposizione del titolo abilitativo e del CIN, all’assenza della relazione descrittiva e alla comunicazione tardiva dei prezzi. Su tali contestazioni il Comune fondava l’ordinanza di sospensione dell’attività per trenta giorni, adottata qualificando i comportamenti contestati come abuso del titolo autorizzatorio.

La società impugnava l’ordinanza e i verbali presupposti, deducendo l’incompetenza dell’organo, la falsa applicazione della normativa regionale, l’insussistenza degli illeciti, la violazione del contraddittorio, il difetto di motivazione e la sproporzione della misura. Il Comune si costituiva contestando la fondatezza del ricorso.

La Motivazione della Corte

Il TAR disattende il motivo di incompetenza, rilevando che il provvedimento non costituisce esercizio del potere di sospensione delle autorizzazioni di polizia di cui all’art. 10 del R.D. n. 773/1931, ma trova fondamento nel titolo abilitativo in materia alberghiera costituito dalla SCIA, rispetto al quale il Comune è pacificamente competente. La misura si pone in diretta correlazione con il titolo, essendo stata disposta a fronte dell’accertato esercizio dell’attività in parziale difformità e abuso rispetto ad esso.

Nel merito, il Collegio individua due violazioni che, per la loro oggettiva gravità, sorreggono la legittimità del provvedimento. La prima riguarda la capacità ricettiva: la polizza assicurativa depositata dalla società prevedeva una copertura per quarantotto persone, dato documentale che costituisce indizio grave e preciso di una ricettività superiore a quella dichiarata e assentita con il titolo. La mera possibilità teorica che le camere fossero dotate di letti singoli di grandi dimensioni non supera l’id quod plerumque accidit, né giustifica il pagamento di un premio per un rischio inesistente.

La seconda violazione attiene alla copertura assicurativa: alla data del sopralluogo il premio non era stato corrisposto e la copertura non era in corso di validità. La successiva regolarizzazione, quand’anche tempestiva, non elide la violazione già accertata al momento del controllo, trattandosi di profilo di sicurezza degli ospiti non degradabile a mera irregolarità documentale.

Quanto alla dedotta sproporzione, il Collegio la ritiene infondata: le violazioni contestate sono plurime e le due esaminate presentano un grado di gravità tale da giustificare la sospensione per trenta giorni, periodo non irragionevole. Le residue censure relative agli altri tre verbali e ai profili procedimentali sono assorbite, essendo la legittimità del provvedimento già integralmente sorretta dalle due violazioni accertate. Il ricorso è respinto, con compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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