Improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse dopo l’accesso agli atti (TAR Puglia n. 905 del 15.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso proposto ai sensi dell’art. 116 c.p.a. avverso il silenzio-diniego formatosi su un’istanza di accesso agli atti deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse quando, nel corso del giudizio, venga meno l’interesse alla decisione di merito, ai sensi degli artt. 35, comma 1, lett. c), e 85, comma 9, c.p.a. La declaratoria di improcedibilità consegue alla sopravvenuta carenza di utilità della pronuncia, restando assorbita ogni questione sulla fondatezza della pretesa originaria.

Il Fatto

I ricorrenti proponevano ricorso ai sensi dell’art. 116 c.p.a. avverso il silenzio-diniego opposto dal Comune di Margherita di Savoia a un’istanza di accesso agli atti concernente il procedimento di VAS relativo a una lottizzazione, chiedendo l’accertamento dell’illegittimità del comportamento serbato dall’Amministrazione.

Il Tribunale, con ordinanza, disponeva l’acquisizione di una relazione sull’esistenza del provvedimento richiesto. Successivamente, la difesa dei ricorrenti rappresentava il sopravvenuto difetto di interesse alla decisione di merito, chiedendo la declaratoria di improcedibilità del gravame.

La Motivazione della Corte

Il TAR Puglia ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, ai sensi degli artt. 35, comma 1, lett. c), e 85, comma 9, c.p.a., in ragione della sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, come rappresentato dalla stessa difesa di parte ricorrente.

La pronuncia si fonda sul principio per cui l’improcedibilità consegue alla sopravvenuta mancanza dell’interesse alla definizione del giudizio, con conseguente assorbimento delle questioni di merito relative alla fondatezza dell’originaria pretesa ostensiva.

Quanto alle spese, il Collegio ha disposto il nulla per le spese, considerata la mancata costituzione in giudizio del Comune intimato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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