Assegnazione temporanea ex art. 42-bis D.Lgs. n. 151/2001 ai fini del riesame (TAR Puglia n. 246 del 28.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di assegnazione temporanea ex art. 42-bis del D.Lgs. n. 151/2001, richiesta dal dipendente in servizio presso l’Arma dei Carabinieri, l’Amministrazione è tenuta a valutare l’istanza con riferimento a tutte le sedi disponibili e compatibili con l’esigenza di assistenza al figlio minore, e non soltanto a quella eventualmente indicata come preferenziale. L’eventuale diniego, pertanto, deve essere motivato con riguardo all’intero ambito territoriale di possibile assegnazione, residuando in capo all’Amministrazione un obbligo di riesame qualora la decisione ablativa abbia preso in considerazione esclusivamente una delle sedi indicate dall’interessato. In sede cautelare, l’accoglimento “ai fini del riesame” costituisce strumento idoneo a garantire l’effettività della tutela, consentendo all’Amministrazione di riesaminare l’istanza alla luce del principio di valutazione complessiva delle sedi disponibili.
Il Fatto
Il ricorrente, maresciallo dei Carabinieri, presentava in data 15.11.2025 istanza di assegnazione temporanea ex art. 42-bis del D.Lgs. n. 151/2001, al fine di assistere il figlio minore, chiedendo l’assegnazione presso il Comando Legione Carabinieri della Puglia e, “preferibilmente”, presso il Comando provinciale di Bari.
L’Amministrazione, tuttavia, comunicava i motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza ex art. 10-bis della L. n. 241/1990 e, successivamente, adottava provvedimento di diniego circoscritto esclusivamente alla sede del Comando provinciale di Bari, senza valutare la possibilità di assegnazione presso le altre sedi ubicate nella regione. Avverso tale diniego il ricorrente proponeva ricorso, chiedendo contestualmente la sospensione dell’efficacia del provvedimento.
La Motivazione della Corte
Il TAR Puglia, nel valutare la domanda cautelare, ha rilevato un profilo di carenza motivazionale del provvedimento impugnato. L’Amministrazione, infatti, si era espressa in modo circoscritto con riferimento al solo Comando provinciale di Bari, laddove l’istanza del ricorrente era volta, più in generale, all’assegnazione temporanea presso il Comando Legione della Puglia, con indicazione della sede di Bari esclusivamente in via preferenziale.
Il Collegio ha ritenuto che l’istanza cautelare potesse essere accolta proprio al fine di consentire il riesame dell’istanza di assegnazione provvisoria in relazione alle altre sedi di Comandi, Tenenze, Reparti e Stazioni ubicate nella regione, diverse da quelle ricadenti nell’ambito del Comando provinciale di Bari. Tale conclusione si fonda sulla constatazione che l’Amministrazione ha omesso di considerare l’intero spettro delle possibilità di assegnazione, limitando illegittimamente la propria valutazione alla sede preferenziale indicata dall’interessato.
Il Tribunale ha quindi disposto l’accoglimento dell’istanza cautelare ai fini del riesame, assegnando all’Amministrazione un termine di venti giorni dalla comunicazione in via amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione dell’ordinanza, per provvedere a un nuovo esame motivato dell’istanza in relazione a tutte le sedi disponibili e compatibili con l’esigenza di assistenza al minore. La trattazione ulteriore della causa è stata rinviata alla camera di consiglio feriale del 22 luglio 2026.
Nota della Redazione
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