Escluso il beneficio dei sei scatti per il personale delle Forze Armate; riconosciuto per le Forze di Polizia collocate a riposo a domanda (TAR Puglia n. 637 del 27.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987, come modificato dall’art. 21 della legge n. 232/1990, riconosce il beneficio dei sei scatti stipendiali ai fini del calcolo dell’indennità di buonuscita esclusivamente al personale delle forze di polizia, ivi comprese quelle ad ordinamento militare, e non anche al personale delle Forze Armate. Il comma 2 della medesima disposizione estende il beneficio anche a chi cessa dal servizio a domanda, purché abbia compiuto 55 anni di età e 35 anni di servizio utile. Il termine del 30 giugno per la presentazione dell’istanza di collocamento a riposo non ha natura decadenziale, configurando un mero onere procedurale.
Il Fatto
Tre militari in quiescenza, collocati a riposo a domanda dopo aver maturato oltre 35 anni di servizio e 55 anni di età, chiedevano all’INPS il ricalcolo del trattamento di fine servizio con l’inclusione dei sei scatti stipendiali previsti dall’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987. L’Istituto respingeva le istanze, negando il beneficio a coloro che cessano dal servizio a domanda. Uno dei ricorrenti, già appartenente all’Aeronautica Militare, deduceva la propria appartenenza alle Forze Armate, mentre gli altri due erano ex appartenenti all’Arma dei Carabinieri.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha respinto l’eccezione di incompetenza territoriale, richiamando il criterio dell’efficacia degli atti impugnati e affermando che, trattandosi di riliquidazione del TFS, la competenza spetta al TAR del luogo di residenza del pensionato. Ha altresì disatteso l’eccezione di prescrizione per la mancata prova, da parte dell’INPS, della data di ricezione dei prospetti di liquidazione.
Nel merito, il Collegio ha distinto la posizione dei ricorrenti. Ha respinto la domanda del militare proveniente dall’Aeronautica, in quanto l’art. 16 della legge n. 121/1981, richiamato dall’art. 6 del d.l. n. 387/1987, perimetra la nozione di forze di polizia con esclusione delle Forze Armate. Ha accolto, invece, le pretese dei due ex Carabinieri, rientrando l’Arma tra le forze di polizia ad ordinamento militare.
Quanto al personale delle forze di polizia, il Tribunale ha chiarito che il comma 2 dell’art. 6-bis include espressamente l’ipotesi di cessazione dal servizio a domanda, senza che rilevi l’art. 4 del d.lgs. n. 165/1997, norma che incide sulla sola base pensionabile e non sulla liquidazione dell’indennità di buonuscita. Il termine del 30 giugno è stato qualificato come ordinatorio, non essendo comminata alcuna decadenza.
Nota della Redazione
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