Termini perentori della VIA PNRR-PNIEC e insussistenza del potere sostitutivo (TAR Molise n. 34 del 10.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
I criteri di priorità dettati dall’art. 8, comma 1, del d.lgs. n. 152/2006 per la trattazione dei progetti PNRR-PNIEC non derogano alla natura perentoria dei termini del procedimento di VIA fissata dall’art. 25, comma 7, del T.U.A., che richiama gli artt. 2, commi da 9 a 9-quater, e 2-bis della legge n. 241/1990. L’assenza di una soglia normativa di potenza rende il criterio inapplicabile in concreto e impedisce di configurare una sospensione ex lege dei termini. Il ritardo imputabile a difficoltà organizzative interne non giustifica il silenzio. Accertato l’inadempimento, il giudice ordina al titolare del potere sostitutivo di concludere il procedimento con le modalità dell’art. 25, comma 2-quater, del T.U.A.

Il Fatto

La società ricorrente ha presentato istanza di VIA ai sensi dell’art. 23 del d.lgs. n. 152/2006 per un impianto agrivoltaico di potenza nominale 27,185 MWp, da realizzarsi in Molise. Il MASE ha dichiarato l’istanza procedibile e avviato la consultazione pubblica. Il procedimento si è poi arenato: la Commissione Tecnica PNRR-PNIEC non ha adottato le determinazioni di competenza.

La società ha sollecitato l’esercizio dei poteri sostitutivi ai sensi dell’art. 25, comma 2-quater, del T.U.A. e ha reiterato la richiesta, senza esito. Ha quindi proposto ricorso per silenzio-inadempimento ex artt. 31 e 117 c.p.a., chiedendo l’accertamento dell’obbligo di provvedere e la nomina di un commissario ad acta.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge l’eccezione di difetto di legittimazione passiva del Ministero della Cultura. Il provvedimento di VIA è rimesso alla co-decisione dei due Ministeri: il concerto del M.I.C. è previsto dall’art. 25, comma 2-bis, del T.U.A. La domanda contro il silenzio deve quindi rivolgersi a tutte le Amministrazioni titolari del potere decisionale, come già affermato dal TAR Molise n. 175 del 29 maggio 2024.

Nel merito, la difesa erariale sostiene che i criteri di priorità dell’art. 8, comma 1, del T.U.A. comporterebbero una sospensione dei termini per i progetti di minore potenza. L’argomento non regge. Il tenore dell’art. 25, comma 7, del T.U.A. è inequivoco nel qualificare perentori tutti i termini del procedimento. La norma di priorità non contiene alcun elemento derogatorio.

Il criterio della maggiore potenza installata resta privo di specificazione normativa o regolamentare. Il Collegio richiama TAR Campania-Napoli n. 2204 del 4 aprile 2024: l’assenza di una soglia predeterminata rende il criterio inapplicabile e la tesi dell’effetto sospensivo conduce a conseguenze assurde. Analogo indirizzo è espresso da TAR Lazio n. 668 del 15 gennaio 2025, secondo cui la norma non può legittimare il mancato rispetto del termine, pena una interpretatio abrogans delle previsioni procedimentali.

Il procedimento doveva concludersi entro 160 giorni dalla pubblicazione dell’avviso, avvenuta il 12 ottobre 2023, dunque entro il 20 marzo 2024. La Commissione non ha avviato l’istruttoria né adottato lo schema di provvedimento. La nota depositata tardivamente dalla difesa erariale non può opporsi alla ricorrente: la richiesta di integrazione era stata inoltrata solo dopo la notifica del ricorso. Il ritardo è ingiustificato, e il numero elevato di procedimenti pendenti integra una mera questione organizzativa interna.

Il ricorso è accolto. Il Collegio ordina al titolare del potere sostitutivo di definire la fase di competenza della Commissione con l’acquisizione del parere ISPRA entro trenta giorni e, nei successivi trenta, di adottare lo schema del provvedimento conclusivo di VIA. Spese compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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