Il giudice dell’ottemperanza può determinare il risarcimento se non vi è accordo tra le parti (TAR Puglia n. 629 del 26.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per l’ottemperanza volto a ottenere la determinazione della somma dovuta ai sensi dell’art. 34, comma 4, c.p.a. diviene improcedibile quando la pubblica amministrazione, seppur tardivamente, adotti un provvedimento espresso di quantificazione del risarcimento. L’atto unilaterale con cui l’amministrazione determina la somma in assenza dell’accordo con il creditore non è elusivo del giudicato se risulta conforme ai criteri fissati nella sentenza da eseguire, di cui costituisce pedissequa applicazione. L’impugnazione di tale atto, proposta con ricorso autonomo, va riqualificata come motivi aggiunti ex art. 32, comma 2, c.p.a. nel giudizio di ottemperanza già instaurato, ove sussista identità di parti, petitum e causa petendi. In nessun caso il giudice dell’ottemperanza può liquidare una somma superiore al petitum della domanda di condanna originaria, che costituisce il tetto massimo della quantificazione risarcitoria.

Il Fatto

Con la sentenza n. 431 del 6 marzo 2023, confermata dal Consiglio di Stato, il TAR Puglia aveva condannato il Comune al risarcimento del danno per la mancata definizione del piano di edilizia economica e popolare, prefissando i criteri di quantificazione ai sensi dell’art. 34, comma 4, c.p.a..

Rimasto silente il Comune, la società cooperativa proponeva ricorso per l’ottemperanza, chiedendo la nomina di un commissario ad acta. Solo successivamente l’amministrazione adottava una delibera consiliare di indirizzo e una determina di liquidazione del risarcimento, che la ricorrente impugnava con ricorso autonomo, deducendone l’elusività del giudicato.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha preliminarmente riunito i ricorsi per identità di soggetti, petitum e causa petendi, riqualificando il secondo come motivi aggiunti ex art. 32, comma 2, c.p.a. nel giudizio di ottemperanza.

Quanto al ricorso introduttivo, il giudice ne ha dichiarato l’improcedibilità, essendo sopravvenuto un provvedimento espresso di quantificazione. L’atto di determinazione unilaterale, adottato in mancanza dell’accordo di cui all’art. 34, comma 4, c.p.a., non priva la parte della tutela, ma sposta la contestazione sulla conformità della quantificazione ai criteri del giudicato.

Nel merito dei motivi aggiunti, il TAR ha verificato che la relazione tecnica recepita negli atti impugnati applicava fedelmente i parametri indicati nella sentenza da eseguire. In particolare, il valore del lucro cessante è stato correttamente ancorato al prezzo massimo di cessione stabilito nelle convenzioni (Euro 1.212,75 al mq.), e non al diverso parametro regionale, risultando la somma liquidata inferiore al tetto massimo del petitum originario.

La Corte ha inoltre escluso che la scelta del criterio di calcolo più favorevole al debitore fosse elusiva, valorizzando la natura del bene (edilizia residenziale pubblica in un piccolo comune) e la congruità della somma rispetto alla lesione subita. Il Collegio ha infine condannato il Comune al pagamento della somma complessiva di Euro 416.202,09, comprensiva di capitale, adeguamento per inflazione e interessi, con decorrenza dalla pubblicazione della sentenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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