Ricostruzione di rudere in zona vincolata: serve la prova della preesistente consistenza (Cons. Stato n. 4735 del 12.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
La ristrutturazione edilizia mediante ricostruzione di un edificio crollato o demolito presuppone, ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 380/2001, che sia possibile accertare la preesistente consistenza del manufatto. In mancanza di elementi idonei a ricostruire l’ingombro, l’altezza e la volumetria originari, l’intervento costituisce nuova costruzione e non ristrutturazione, con conseguente legittimità del diniego del permesso di costruire. La ricostruzione filologica o tipologica prevista dall’art. 107 della l.p. Trento n. 15/2015 attiene alle modalità costruttive e ai materiali e non supplisce alle carenze probatorie sui dati dimensionali. Il parere paesaggistico che richieda evidenze fisiche idonee a identificare la forma del manufatto non è interpretato erroneamente dall’Amministrazione.

Il Fatto

La società ricorrente presentava domanda di permesso di costruire per la ristrutturazione edilizia, con ricostruzione tipologica, di un edificio diruto di sua proprietà sito in zona agricola di pregio, località di montagna, assoggettata a vincolo paesaggistico-ambientale. Il Comune respingeva l’istanza; avverso il diniego e il parere del Servizio urbanistica provinciale la società proponeva ricorso al T.r.g.a. Trento, che lo respingeva.

La società appellava deducendo tre motivi: l’erroneità della valutazione sulla consistenza storica del manufatto, la contraddittorietà dell’agire comunale e l’omesso esame delle osservazioni ex art. 10-bis l. n. 241/1990, e infine l’inammissibilità dell’intervento ad opponendum di due proprietari confinanti. Il Comune e la società intervenuta resistevano.

La Motivazione della Corte

Il Collegio individua il quadro normativo nell’art. 107 della l.p. n. 15/2015, che consente la ricostruzione dei manufatti distrutti in presenza di elementi perimetrali idonei a consentire l’identificazione della forma e sulla base di documenti storici o fotografie d’epoca, e nell’art. 3 del d.P.R. n. 380/2001, che subordina la ricostruzione all’accertabilità della preesistente consistenza.

La Corte rileva che dalle rovine della sola muratura perimetrale, prive di tracce della copertura o di strutture orizzontali, dagli atti di compravendita e dall’estratto catastale emergono solo la pianta e la localizzazione dell’edificio, non l’altezza complessiva, la volumetria e la consistenza effettiva. Il parere paesaggistico richiedeva evidenze fisiche idonee a identificare la forma del manufatto, poiché la configurazione originaria deve fungere da termine di paragone del progetto.

Richiamando Cons. Stato, Sez. II, n. 8035 del 2020 e Cons. Stato, Sez. IV, n. 5174 del 2014, il Collegio conferma che la ricostruzione di un fabbricato diruto da lungo tempo, di cui residuino frammenti murari inidonei a definire l’esatta volumetria, integra nuova costruzione e non ristrutturazione. Il diniego comunale è dunque ragionevole e coerente con la disciplina e con il parere provinciale.

Quanto al secondo motivo, la Corte esclude la contraddittorietà e ribadisce, con richiamo a Cons. Stato, Sez. VI, n. 8925 del 2023, che la Pubblica amministrazione non ha obbligo di puntuale confutazione delle controdeduzioni ex art. 10-bis, emergendo le ragioni ostative dalla motivazione del diniego.

Sul terzo motivo, i proprietari di immobili limitrofi sono riconosciuti portatori di un interesse, anche di mero fatto, al mantenimento del diniego e alla salvaguardia del pregio del contesto: l’intervento ad opponendum è ammissibile, secondo l’insegnamento di Cons. Stato, Sez. IV, n. 9440 del 2025. L’appello è respinto integralmente, con compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *