Il silenzio-inadempimento del Comune sull’istanza di installazione di impianto pubblicitario (TAR Puglia n. 550 del 11.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’installazione di impianti pubblicitari su suolo pubblico è attività soggetta ad un provvedimento autorizzatorio comunale, ex art. 3, comma 3, d.lgs. n. 507/1993 e art. 23, comma 4, d.lgs. n. 285/1992. Tale attività, in quanto “contingentata”, è esclusa sia dal regime del silenzio-assenso di cui all’art. 20 della legge n. 241/1990, sia dalla disciplina della segnalazione certificata di inizio attività di cui all’art. 19 della medesima legge. Il procedimento avviato con l’istanza del privato rientra, comunque, nell’ambito di applicazione dell’art. 2 della legge n. 241/1990, sicché il silenzio serbato dall’Amministrazione configura un silenzio-inadempimento, che legittima l’accoglimento del ricorso e l’ordine di provvedere in via espressa.

Il Fatto

Una società operante nel settore dell’affissione pubblicitaria presentava al Comune istanza, protocollata in data 24 maggio 2025, volta ad ottenere l’autorizzazione all’installazione di un cartello pubblicitario bifacciale delle dimensioni di 6,00×3,00 metri su suolo pubblico. Il Comune non riscontrava la richiesta, né adottava alcun provvedimento espresso.

La società proponeva, quindi, ricorso dinanzi al TAR deducendo la violazione dell’obbligo di concludere il procedimento con un provvedimento espresso, lamentando l’illegittimità del silenzio serbato dall’Amministrazione sull’istanza e chiedendo la condanna del Comune a provvedere. L’Amministrazione comunale non si costituiva in giudizio.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha preliminarmente escluso che, in relazione all’istanza di installazione dell’impianto pubblicitario, si fosse formato un titolo autorizzatorio per effetto del silenzio. Ha richiamato il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui l’installazione di impianti pubblicitari è soggetta ad un provvedimento autorizzatorio comunale, in virtù del duplice potere disciplinato dall’art. 3, comma 3, d.lgs. n. 507/1993 e dall’art. 23, comma 4, d.lgs. n. 285/1992, potere ben diverso da quello inerente l’affissione diretta in spazi di propria pertinenza, per la quale è configurabile il silenzio-assenso.

Il TAR ha evidenziato che l’attività di installazione degli impianti pubblicitari è un’attività “contingentata”, in quanto il Comune è tenuto a determinare, con apposito regolamento, la tipologia e la quantità degli impianti stessi. Tale caratteristica la rende estranea alla disciplina della segnalazione certificata di inizio attività, prevista dall’art. 19 della legge n. 241/1990, che presuppone il rilascio del consenso dipendente esclusivamente dall’accertamento di requisiti, senza limiti o contingenti complessivi.

Cionondimeno, il Collegio ha precisato che il procedimento attivato dall’istanza della ricorrente rientra nel genus dei procedimenti amministrativi regolati dalla legge n. 241/1990. Ne consegue che l’Amministrazione è comunque gravata dell’obbligo di adottare un provvedimento espresso, ai sensi dell’art. 2 della legge n. 241/1990, non potendo rimanere inerte a fronte di un’istanza del privato, ancorché la richiesta richieda una valutazione discrezionale.

Accertata l’assenza di ragioni endoprocedimentali o carenze documentali che giustificassero l’inerzia, nonché l’irrilevanza di eventuali difficoltà organizzative interne all’Ente, il TAR ha accolto il ricorso, ravvisando tutti gli elementi costitutivi del silenzio-inadempimento. Ha, pertanto, ordinato al Comune di concludere il procedimento con un provvedimento espresso nel termine di 30 giorni e ha nominato sin da ora un commissario ad acta, nella persona del Segretario generale o comunale dell’Ente, per l’ipotesi di ulteriore inadempienza. Le spese di lite sono state poste a carico dell’Amministrazione soccombente.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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