Esclusione dalla gara per commistione tra offerta tecnica ed economica (TAR Puglia n. 212 del 09.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
La clausola del disciplinare di gara che sanziona con l’esclusione la commistione tra offerta tecnica ed offerta economica è legittimamente applicata dalla stazione appaltante anche quando l’elemento economico, pur di valore contenuto, sia riferito a una parte specifica e identificabile del prodotto offerto, e non si configuri come mera indicazione di un prezzo di mercato, elemento estraneo all’offerta economica. In sede di tutela cautelare, difetta il fumus boni iuris della censura che invochi un’interpretazione restrittiva della clausola espulsiva, qualora l’ambiguità del dato sia solo apparente e la commistione risulti oggettivamente accertata.

Il Fatto

La società ricorrente, operante nel settore delle forniture medicali, è stata esclusa da una procedura aperta, indetta per l’affidamento di centrali di monitoraggio da destinare a strutture ospedaliere pubbliche. La Commissione Tecnica ha disposto l’esclusione per aver la concorrente inserito nella busta contenente la documentazione tecnica una scheda pubblicitaria descrittiva del monitor offerto, nella quale era indicato anche il relativo prezzo praticato al pubblico.

La società ha impugnato il provvedimento, chiedendone la sospensione in via cautelare. A fondamento del ricorso, ha dedotto l’erronea applicazione delle clausole della lex specialis che vietano la commistione tra offerta tecnica ed economica. Ha sostenuto, in particolare, la natura innocua dell’indicazione, in quanto riferita a un elemento di valore marginale rispetto all’articolato sistema di monitoraggio proposto e qualificabile come semplice menzione di un prezzo di mercato.

La Motivazione della Corte

Il TAR Puglia, nella camera di consiglio del 6 maggio 2026, ha escluso la sussistenza del fumus boni iuris richiesto per l’accoglimento dell’istanza cautelare. I giudici hanno ritenuto non persuasiva la tesi della ricorrente, evidenziando come l’elemento economico indicato non costituisse un dato generico e di mercato, bensì il prezzo di una componente specifica del prodotto offerto. Tale componente, secondo la valutazione del Tribunale, non può considerarsi di marginale importanza all’interno del sistema di monitoraggio, essendo il monitor un elemento necessario per l’utilizzo del sistema stesso.

La pronuncia chiarisce che la commistione tra gli elementi tecnici ed economici dell’offerta ricorre non solo quando venga indicato il prezzo complessivo del servizio o della fornitura, ma anche quando un prezzo, pur riferito a una parte minore del prodotto, sia inserito in un documento della busta tecnica. La clausola espulsiva, nel suo intento di garantire la segretezza dell’offerta economica, non può essere aggirata mediante la scomposizione dei valori in elementi singolarmente meno rilevanti.

Il Collegio ha pertanto ritenuto legittima l’esclusione disposta dalla stazione appaltante, rigettando l’istanza cautelare e rinviando la regolamentazione delle spese al merito della controversia.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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