Sospensione ricezione nuove istanze a sportello e tutela cautelare (TAR Puglia n. 206 del 07.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
In un procedimento di finanziamento pubblico a sportello, la sospensione temporanea della ricezione di nuove istanze, disposta in attesa della ricognizione delle disponibilità finanziarie, è atto funzionale e non preclude in via definitiva l’accesso alle agevolazioni. L’ordine di priorità delle domande è regolato esclusivamente dalla data e dall’orario di inoltro di ciascuna istanza, ai sensi dell’art. 5, comma 3, d.lgs. n. 123 del 1998. La mancata presentazione della domanda, ancorché il modulo telematico sia stato compilato e dotato di numero identificativo, esclude la sussistenza di un danno grave e irreparabile ai fini della tutela cautelare ex art. 55 cod. proc. amm.

Il Fatto

Una società ricorreva avverso la deliberazione della Giunta regionale, il documento istruttorio e la determinazione dirigenziale con cui la Regione aveva disposto la sospensione della ricezione di nuove istanze relative a diversi avvisi pubblici di finanziamento (CdP, PIA, MiniPIA, PIA Turismo, MiniPIA Turismo), nell’ambito del PR FESR FSE 2021-2027. La società lamentava che il provvedimento di sospensione, adottato in attesa della ricognizione delle disponibilità finanziarie, avrebbe compromesso la propria possibilità di accedere ai finanziamenti.

Nella camera di consiglio, la società chiedeva la sospensione dell’efficacia degli atti impugnati, deducendo un pregiudizio imminente e irreparabile derivante dalla chiusura temporanea dello sportello telematico.

La Motivazione della Corte

Il TAR Puglia ha preliminarmente inquadrato la natura dell’atto impugnato, qualificandolo come atto di sospensione funzionale alla ricognizione delle disponibilità finanziarie. Secondo il Collegio, tale atto non determina una definitiva chiusura della procedura, ma si colloca in una fase meramente interlocutoria, in attesa di una decisione amministrativa successiva.

Richiamando il quadro normativo di riferimento, il Tribunale ha evidenziato che l’art. 5, comma 3, d.lgs. n. 123 del 1998 prevede, per il procedimento a sportello, che l’istruttoria delle agevolazioni avvenga secondo l’ordine cronologico di presentazione delle domande. In caso di insufficienza delle risorse, la concessione è disposta in base al medesimo criterio cronologico. L’art. 2, comma 3, d.lgs. n. 123 del 1998 stabilisce, inoltre, che il diritto agli interventi sussiste esclusivamente nei limiti delle disponibilità finanziarie previste dalla legge e che l’esaurimento delle risorse deve essere comunicato tempestivamente.

Il Collegio ha accertato che, al momento dell’adozione dell’atto di sospensione, la domanda della ricorrente non era stata ancora inoltrata: il modulo telematico risultava compilato ma non completato, sebbene fosse già stato attribuito un numero identificativo. Tale circostanza è risultata dirimente, poiché l’ordine di priorità delle domande è determinato esclusivamente dalla data e dall’orario di inoltro di ciascuna istanza, e non dalla mera compilazione del modulo.

Alla luce di tali considerazioni, il TAR ha ritenuto che, permanendo la situazione di sospensione soltanto temporanea, non fosse configurabile un danno grave e irreparabile in capo alla società ricorrente. L’azione amministrativa, esplicatasi nell’ambito della discrezionalità amministrativa e finanziaria consentita, non ha pertanto giustificato l’accoglimento dell’istanza cautelare, con conseguente reiezione della domanda e compensazione delle spese di fase.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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