Concessioni demaniali e inammissibilità per giudicato (TAR Puglia n. 525 del 04.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile per difetto di interesse il ricorso proposto avverso un provvedimento che, come una concessione suppletiva, differisca in senso ampliativo il termine di scadenza di una concessione demaniale marittima, qualora il concessionario non abbia impugnato l’atto che aveva fissato il termine originario, prestandovi acquiescenza. La proposizione di un nuovo autonomo giudizio, con la mera reiterazione delle medesime censure già dedotte avverso atti definiti con sentenza passata in giudicato, integra un’ipotesi di ne bis in idem processuale, con conseguente carenza di un titolo suscettibile di annullamento. La definitività della pronuncia del giudice d’appello preclude ogni nuova delibazione sugli stessi vizi e atti.
Il Fatto
La società ricorrente, concessionaria di un’area demaniale marittima per finalità turistico-ricreative, impugnava la concessione suppletiva n. 2 del 18 aprile 2024, nella parte in cui fissava la scadenza della concessione al 31 dicembre 2024, invece che al 31 dicembre 2033. Erano altresì gravati gli atti presupposti, tra cui la delibera di Giunta comunale n. 284 del 2023 e la concessione suppletiva n. 3 del 2023, che aveva ridotto la durata della concessione al 31 dicembre 2023.
Il Comune resistente eccepiva l’inammissibilità del ricorso per duplicazione di impugnativa, essendo la medesima vicenda concessoria già stata definita da una sentenza del Consiglio di Stato, resa inter partes, che aveva rigettato il ricorso originario.
La Motivazione della Corte
Il TAR Puglia ha dichiarato il ricorso inammissibile, rilevando come la società avesse riproposto le medesime censure già dedotte nel precedente giudizio, definito dalla sentenza del Consiglio di Stato n. 1128 dell’11 febbraio 2025. Tale pronuncia, essendo passata in giudicato, precludeva ogni nuova delibazione sugli stessi vizi e atti, configurandosi un’ipotesi di ne bis in idem processuale.
La Corte ha inoltre evidenziato che la società non aveva impugnato la concessione suppletiva n. 3 del 2022, che aveva già rideterminato il termine di scadenza della concessione al 31 dicembre 2023, in applicazione dei principi dell’Adunanza Plenaria del 2021. Tale mancata impugnazione integrava acquiescenza al provvedimento.
La successiva concessione suppletiva n. 2 del 2024, che differiva la scadenza al 31 dicembre 2024, costituiva una misura ampliativa e di favore per la concessionaria, che pertanto non aveva alcun interesse concreto e attuale a impugnarla. La determinazione comunale aveva infatti ampliato, e non ridotto, il termine di efficacia del titolo.
In conclusione, il Collegio ha ravvisato una duplice carenza delle condizioni dell’azione: sia per l’assenza di un provvedimento suscettibile di annullamento, già oggetto di giudicato, sia per la carenza di interesse, trattandosi di un atto favorevole alla ricorrente. Le spese di lite sono state poste a carico della società soccombente.
Nota della Redazione
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