Igienista dentale: attività su indicazione medica e compresenza dell’odontoiatra (TAR Marche n. 752 del 01.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’igienista dentale è operatore sanitario che svolge compiti relativi alla prevenzione delle affezioni orodentali su indicazione degli odontoiatri e dei medici chirurghi legittimati all’esercizio dell’odontoiatria, ai sensi dell’art. 1 del D.M. n. 137/1999. La locuzione “indicazione” evoca una contestualità spaziale e presuppone la compresenza delle due figure professionali nella medesima struttura o studio professionale, in un rapporto non più gerarchico ma di integrazione funzionale e collaborazione, a tutela della salute del paziente. È legittima la delibera regionale che, nel disciplinare i requisiti di autorizzazione delle strutture sanitarie, richieda l’indicazione dell’odontoiatra per l’erogazione delle prestazioni di igiene dentale e preveda che tali prestazioni possano essere effettuate anche dai medici odontoiatri, senza che ciò comporti un assorbimento delle competenze dell’igienista.
Il Fatto
La Federazione Nazionale degli Ordini dei TSRM e PSTRP e gli Ordini territoriali delle Marche impugnavano la D.G.R. Marche n. 214/2023, di aggiornamento del Manuale di Autorizzazione delle strutture sanitarie, nella parte in cui sopprimeva il paragrafo sullo studio di igienista dentale e subordinava l’erogazione delle prestazioni di igiene dentale a prescrizione medica. Con motivi aggiunti, venivano impugnate anche le delibere successive n. 1330/2023, n. 1411/2023 e n. 1469/2023, che avevano sostituito la locuzione con quella di “indicazione medica”.
I ricorrenti lamentavano la violazione delle competenze regionali, la mancata consultazione degli organi rappresentativi della categoria e il rischio di un indebito “assorbimento” delle competenze professionali dell’igienista da parte degli odontoiatri. Si costituivano la Regione Marche e la FNOMCeO, eccependo la sopravvenuta carenza di interesse e l’infondatezza del ricorso.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha preliminarmente dichiarato l’improcedibilità della censura relativa alla “prescrizione medica”, superata dall’adozione della D.G.R. n. 1469/2023, che ha sostituito tale previsione con quella di “indicazione medica”, satisfattiva dell’interesse azionato. Nel merito, ha respinto le residue censure, richiamando il consolidato principio espresso dal Consiglio di Stato, Sez. III, n. 1703 del 2020.
Il Collegio ha evidenziato come la stessa normativa nazionale di settore richieda che l’igienista dentale operi su indicazione degli odontoiatri, in forza dell’art. 1, commi 1 e 3, del D.M. n. 137/1999. Tale “indicazione” evoca una contestualità spaziale e presuppone la compresenza delle due figure professionali nella stessa struttura o studio, in un rapporto di integrazione funzionale volto a prevenire i rischi per il paziente. L’evoluzione normativa ha escluso il rapporto di dipendenza, ma non ha eliso la necessità della compresenza dell’odontoiatra.
Quanto al requisito organizzativo che consente anche a odontoiatri e medici di effettuare prestazioni di igiene orale, il TAR ha escluso un “assorbimento” di competenze: tale previsione risponde al principio del più contiene il meno ed è volta a fronteggiare situazioni particolari che richiedono il coinvolgimento della figura medica. Infine, la mancata consultazione è stata smentita dagli atti, che documentano la partecipazione del Presidente della Commissione d’Albo degli igienisti dentali alle consultazioni preventive.
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Nota della Redazione
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