Interdittiva antimafia e prova della contiguità per frequentazione abituale (TAR Puglia n. 182 del 29.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’informazione interdittiva antimafia può essere legittimamente adottata anche in assenza di una sentenza penale di condanna, purché emergano elementi concreti e attuali dai quali desumere la contiguità dell’impresa a un contesto delinquenziale. La contiguità può essere provata per relationem, valorizzando la frequentazione abituale tra il legale rappresentante della società e un soggetto stabilmente inserito nei vertici di un sodalizio criminoso. Assume rilievo sintomatico, a tal fine, la circostanza che la notifica del provvedimento interdittivo sia avvenuta direttamente nelle mani del predetto soggetto, trovato presso la sede dell’impresa interessata. In sede cautelare, la valutazione del fumus boni iuris deve essere condotta con riguardo alla probabile fondatezza del ricorso, non già alla definitiva dimostrazione dei presupposti fattuali della misura.

Il Fatto

La società ricorrente impugnava, chiedendone la sospensione cautelare, l’informazione interdittiva antimafia adottata dalla Prefettura di Barletta Andria Trani, unitamente agli atti presupposti e consequenziali. Il provvedimento interdittivo era stato preceduto dalla comunicazione di preavviso ex artt. 7 e 8 della legge n. 241/1990 e dall’istruttoria svolta dagli organi di polizia, con la redazione di rapporti informativi e verbali del Gruppo Ispettivo Antimafia.

La ricorrente contestava la legittimità del provvedimento, negando la sussistenza di elementi idonei a comprovare un condizionamento mafioso nella gestione dell’impresa e deducendo l’insussistenza di rapporti qualificati con soggetti controindicati.

La Motivazione della Corte

Il TAR Puglia, in sede di scrutinio cautelare, ha verificato la fondatezza delle censure dedotte alla stregua del parametro del fumus boni iuris, concludendo per l’infondatezza del ricorso e per il conseguente rigetto dell’istanza di sospensione.

Il Collegio ha ritenuto provata la contiguità della società ricorrente con un soggetto – omissis – contrapposto ai vertici di un sodalizio criminoso operante nel territorio e attivo nel settore del traffico di sostanze stupefacenti e delle estorsioni. Tale soggetto risultava gravato da numerosi precedenti di polizia per reati di particolare gravità.

Quanto al profilo del rapporto tra la società e il predetto, il Tribunale ha valorizzato il dato della frequentazione abituale, desumibile dalla circostanza che la notifica del provvedimento interdittivo fosse avvenuta direttamente nelle mani del soggetto controindicato, trovatosi presso l’impresa della ricorrente. Elemento, questo, ritenuto sintomatico di un collegamento stabile e non episodico con l’ambiente criminale.

Alla luce di tali elementi, il TAR ha ritenuto sussistente il pericolo di un condizionamento di tipo mafioso nelle scelte gestionali dell’impresa, condividendo l’apprezzamento discrezionale compiuto dalla Prefettura e respingendo la domanda cautelare, con compensazione delle spese della fase.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *