Liquidazione compenso difensore in ottemperanza dimezzata per gratuito patrocinio (TAR Puglia n. 474 del 17.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza, il difensore della parte ammessa al gratuito patrocinio ha diritto alla liquidazione del compenso ai sensi dell’art. 82 d.P.R. n. 115/2002, nei limiti dei valori medi delle tariffe professionali vigenti, con applicazione del dimezzamento previsto dall’art. 130 d.P.R. n. 115/2002. Il giudice, in applicazione dell’art. 4 d.m. n. 55/2014, valuta le caratteristiche dell’attività prestata e dell’affare trattato, nonché il risultato conseguito, potendo ridurre il compenso fino al 50% in relazione alla natura della causa e all’impegno professionale richiesto.
Il Fatto
Il giudizio trae origine dalla sentenza del Tribunale di Foggia, sezione lavoro, che aveva dichiarato il diritto del ricorrente all’indennizzo aggiuntivo di cui all’art. 2, comma 7, della legge n. 210/1992, condannando il Ministero della salute al pagamento di detto indennizzo, oltre interessi legali dalla scadenza del termine di 120 giorni dalla domanda e spese di lite.
A seguito dell’inottemperanza dell’amministrazione, la parte interessata proponeva ricorso per l’ottemperanza dinanzi al TAR Puglia, chiedendo l’esecuzione del giudicato. La Sezione disponeva l’ammissione provvisoria della parte ricorrente al gratuito patrocinio e il difensore avanzava istanza per la liquidazione di onorari e spese per l’attività prestata nel giudizio di ottemperanza.
La Motivazione della Corte
Il TAR Puglia ha premesso che le condizioni di ammissibilità per la conferma del beneficio del gratuito patrocinio risultano tuttora sussistenti, procedendo pertanto alla liquidazione del compenso spettante al difensore per l’attività svolta.
Richiamati gli artt. 82 e 130 d.P.R. n. 115/2002, il Collegio ha ricordato che la liquidazione deve avvenire nei limiti dei valori medi delle tariffe professionali e che nel processo amministrativo i compensi spettanti ai difensori sono dimezzati, con la conseguente necessità di parametrare il compenso su tali valori ridotti.
Individuato il valore della controversia come indeterminabile, il Tribunale ha fatto riferimento al terzo scaglione tariffario, riducendo ulteriormente il compenso del 50% ai sensi dell’art. 4, comma 1, d.m. n. 55/2014, come aggiornato dal d.m. 13 agosto 2022, n. 147, in ragione della natura e delle caratteristiche della causa: da un lato, la scarsa complessità della questione da trattare in ottemperanza e, dall’altro, la centralità della tutela della salute del ricorrente.
Ha quindi liquidato le singole fasi processuali (studio, fase introduttiva, trattazione e decisionale), per un totale di € 2.571,00, ridotto della metà per effetto del disposto dimezzamento, ad € 1.285,00, oltre rimborso forfettario delle spese del 15% ed oneri di legge, per un importo complessivo di € 1.477,75, con attribuzione diretta al difensore per dichiarato anticipo.
Nota della Redazione
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