Il diniego cautelare non incide sull’istanza di accesso ex art. 116 c.p.a. (TAR Puglia n. 157 del 17.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
La reiezione dell’istanza cautelare per difetto del periculum in mora, anche in considerazione della durata pluriennale dell’appalto, non preclude la fissazione della camera di consiglio per la trattazione dell’istanza di accesso proposta ai sensi dell’art. 116, comma 2, c.p.a.. In vista della delibazione sull’istanza ostensiva, l’Amministrazione è tenuta a depositare in giudizio la documentazione rilasciata, ogni determinazione assunta e ogni ulteriore documento utile, ivi incluse le specifiche esigenze di tutela dei segreti tecnici e commerciali e la relativa “motivata e comprovata dichiarazione dell’offerente” ex art. 35, comma 4, lett. a, d.lgs. n. 36/2023. La genericità delle censure, verosimilmente riconducibile alla connessa esigenza ostensiva, non osta alla definizione della fase cautelare, ma impone comunque la trattazione separata dell’accesso.

Il Fatto

La società ricorrente, sia in proprio sia quale capogruppo del costituendo RTI, ha impugnato la determinazione dirigenziale con cui l’ASL di Bari ha aggiudicato il Lotto n. 6 della procedura aperta per l’affidamento in concessione del servizio di gestione dei bar e punto ristoro mediante distributori automatici. Ha altresì contestato i verbali di gara e chiesto l’accertamento del diritto di accesso alla documentazione richiesta all’Amministrazione, oggetto di parziale riscontro con ampi oscuramenti.

La ricorrente ha proposto domanda cautelare di sospensione dell’esecuzione del provvedimento di aggiudicazione, unitamente all’istanza ex art. 116, comma 2, c.p.a. per ottenere copia integrale senza oscuramenti della documentazione. Si sono costituite in giudizio l’Amministrazione resistente e la società controinteressata.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale ha preliminarmente rilevato che l’esame sommario tipico della fase incidentale ha fatto emergere profili di genericità delle censure, verosimilmente riconducibili alla connessa esigenza ostensiva rappresentata dalla stessa ricorrente. Tale circostanza non ha tuttavia determinato una pronuncia di inammissibilità, ma ha orientato la decisione sul piano cautelare.

La domanda di sospensione è stata respinta per carenza del requisito del periculum in mora, tenuto conto della durata quinquennale dell’appalto. Il Collegio ha infatti ritenuto che il pregiudizio lamentato non presentasse il necessario carattere di gravità e irreparabilità, dovendo accordarsi preferenza al celere svolgimento della procedura di gara in applicazione degli artt. 1 del d.lgs. n. 36/2023 e 120, comma 10, c.p.a..

La reiezione dell’istanza cautelare non ha, invece, assorbito la distinta istanza di accesso. Il Tribunale ha fissato la camera di consiglio per la trattazione dell’istanza ex art. 116, comma 2, c.p.a., disponendo un incombente istruttorio a carico dell’Amministrazione. Quest’ultima è stata invitata a depositare in giudizio la documentazione già rilasciata, ogni determinazione assunta e ogni ulteriore documento utile.

In particolare, il Collegio ha richiesto che dall’istruttoria emergano le specifiche esigenze di tutela relative agli eventuali segreti tecnici e commerciali, nonché la “motivata e comprovata dichiarazione dell’offerente” prevista dall’art. 35, comma 4, lett. a, d.lgs. n. 36/2023. In questo modo, la delibazione sull’accesso sarà condotta sulla base di elementi concreti e verificabili, e non su mere allegazioni dell’Amministrazione.

Il Tribunale ha infine fissato l’udienza pubblica di merito e compensato le spese della fase cautelare.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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