Il trasferimento tra atenei può preferire studenti da sedi italiane (TAR Puglia n. 472 del 16.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
È legittima la clausola di un bando universitario che, per l’assegnazione dei posti disponibili per i trasferimenti ad anni di corso successivi al primo, accordi preferenza agli studenti con iscrizione in corso provenienti dal medesimo corso di studi di atenei italiani rispetto a quelli provenienti da atenei stranieri, ove tale criterio sia finalizzato a contrastare una prassi migratoria elusiva del numero programmato. La graduatoria è determinata in base al maggior numero di crediti formativi universitari conseguiti presso l’ateneo di provenienza, sicché il principio meritocratico risulta comunque salvaguardato. La preferenza per gli studenti di atenei italiani non integra una discriminazione, non impedisce la partecipazione degli studenti provenienti da atenei stranieri e non viola il principio di libera circolazione delle persone ex art. 3, par. 2, TUE e art. 21 TFUE.
Il Fatto
Una studentessa iscritta al secondo anno del corso di laurea in Medicina e Chirurgia presso un ateneo bulgaro domandava il trasferimento al secondo anno presso l’Università di Foggia, sulla base del bando per i trasferimenti da altra sede per l’anno accademico 2024/2025, che prevedeva cinque posti disponibili. L’Ateneo foggiano aveva formulato due distinte graduatorie, rispettivamente per studenti provenienti da atenei italiani e per studenti provenienti da atenei stranieri, subordinando lo scorrimento della seconda all’esaurimento della prima. La ricorrente, collocata in settima posizione nella graduatoria riservata agli studenti di atenei esteri con il riconoscimento di 58 CFU, non risultava tra i vincitori, essendo stati assegnati sei posti a candidati provenienti da atenei italiani.
Avverso il bando e la graduatoria, la studentessa deduceva la violazione dei principi di non discriminazione, di par condicio e di merito, nonché della libertà di circolazione nell’Unione europea, chiedendo l’annullamento degli atti e l’ammissione al corso di laurea.
La Motivazione della Corte
Il TAR Puglia ha respinto il ricorso, ritenendo complessivamente infondate le censure proposte. Il Collegio ha rilevato che il bando, all’art. 4, stabiliva che la graduatoria fosse determinata sulla base del maggior numero di CFU conseguiti presso gli atenei di provenienza, con precedenza per gli studenti in corso provenienti dal medesimo corso di studi di atenei italiani. Tale duplice criterio, secondo il giudice, non sacrifica il principio meritocratico, posto che la valutazione comparativa resta ancorata ai crediti maturati e la preferenza per i candidati di atenei italiani opera solo in un secondo momento, quale criterio ordinale.
Quanto alla ragionevolezza della preferenza, il Tribunale ha richiamato la sentenza dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 1 del 2015, citata anche dall’Ateneo resistente, la quale ha evidenziato come la limitazione dei posti per i trasferimenti risponda all’esigenza di contrastare una “generalizzata prassi migratoria” elusiva del numero programmato, realizzata da studenti che, non avendo superato la prova nazionale di ammissione, si iscrivono all’estero per poi chiedere il trasferimento in Italia. In questa prospettiva, la preferenza accordata agli studenti provenienti da atenei italiani costituisce esercizio della discrezionalità amministrativa coerente con la finalità anti-elusiva, senza integrare una discriminazione, poiché il trattamento differenziato trova una plausibile giustificazione.
Il Collegio ha inoltre escluso la violazione del principio di libera circolazione delle persone ex art. 21 TFUE, rilevando che il bando non precludeva la partecipazione degli studenti di atenei stranieri, ma si limitava a regolamentare l’ordine di preferenza in presenza di posti limitati. Infine, la domanda risarcitoria è stata respinta per assorbimento, stante l’infondatezza della domanda di annullamento. Le spese di lite sono state compensate in ragione della particolarità della controversia.
Nota della Redazione
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