Decesso del produttore prima della domanda PAC: la comunicazione ex art. 4 reg. UE n. 640/2014 non è dovuta (TAR Puglia n. 458 del 13.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di aiuti finanziari ai produttori agricoli (c.d. PAC), l’ipotesi del decesso del produttore intervenuto prima della presentazione della domanda di pagamento non richiede l’inoltro della comunicazione di cui all’art. 4 del reg. UE n. 640/2014 (forza maggiore e circostanze eccezionali), adempimento previsto dalle istruzioni dell’organismo pagatore solo per il caso di morte successiva alla presentazione della domanda. Ne consegue che il diniego di erogazione fondato esclusivamente sulla tardività di una siffatta comunicazione — erroneamente inoltrata dal richiedente — è illegittimo, dovendo l’ente riesaminare la domanda come tempestiva, salve le ulteriori verifiche circa la sussistenza dei requisiti sostanziali non esaminate in sede giurisdizionale.
Il Fatto
Le ricorrenti, uniche eredi del produttore agricolo deceduto, hanno chiesto l’annullamento del diniego opposto dall’AGEA all’erogazione degli aiuti di cui all’art. 32 del reg. UE n. 1307/2013 per l’annualità 2016, sulla base della domanda unica di pagamento presentata dall’erede delegata dopo il decesso del titolare, avvenuto prima della scadenza del termine. L’Agenzia ha rigettato l’istanza rilevando la tardività della comunicazione ex art. 4 del reg. UE n. 640/2014, presentata solo nel 2020 e oltre il termine indicato nelle proprie istruzioni operative.
La Motivazione della Corte
Il TAR Puglia accoglie il ricorso, valorizzando la circolare AGEA n. 16382 del 07.07.2016, che disciplina la procedura in caso di decesso del produttore. Il Collegio osserva come la circolare distingua tra due distinte ipotesi: il decesso successivo alla presentazione della domanda, che impone all’erede la comunicazione di circostanze eccezionali; e il decesso anteriore, in cui l’erede, previo aggiornamento del fascicolo aziendale, provvede semplicemente alla compilazione e presentazione della domanda.
Nel caso di specie, il decesso è avvenuto prima della presentazione della DUP, sicché la comunicazione ex art. 4 cit. — presentata dall’erede su indicazione di un operatore dell’Agenzia — costituiva un adempimento superfluo non previsto dall’istruttoria. La tardività di tale atto non può pertanto fondare il diniego, trattandosi di un errore del richiedente di cui l’ente non avrebbe dovuto tener conto. Il Collegio precisa, inoltre, che la stessa AGEA aveva già riconosciuto la tempestività della domanda, retrodatandola al 15.06.2016 con atto di correzione inserito a sistema.
Il provvedimento impugnato è annullato in quanto basato su erronea ragione, ma il tribunale esclude di poter riconoscere tout court la spettanza del contributo, poiché la decisione verte su uno specifico requisito che concorre con gli altri, la cui verifica resta demandata all’organismo pagatore. L’effetto conformativo della pronuncia è dunque quello di obbligare l’AGEA al riesame della domanda, senza considerare la comunicazione ex art. 4 cit. e valutando la DUP come tempestiva, salve le ulteriori verifiche dei requisiti prescritti.
Nota della Redazione
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