Rinuncia alla domanda cautelare e compensazione delle spese nel giudizio avverso l’ordinanza comunale di chiusura dell’impianto di distribuzione carburanti (TAR Puglia n. 139 del 10.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio amministrativo, la rinuncia alla domanda cautelare, depositata formalmente nei termini per il deposito di atti e documenti in vista dell’udienza camerale, costituisce esercizio del diritto di difesa e non integra condotta processuale tale da giustificare una pronuncia di condanna alle spese a carico della parte rinunciante. La compensazione delle spese della fase cautelare è pertanto disposta quando la parte abbia agito nella massima collaborazione con le altre parti del processo, tempestivamente edotte della scelta di rinunciare. L’ordinanza che prende atto della rinuncia e compensa le spese non richiede una pronuncia nel merito della controversia.
Il Fatto
La società ricorrente impugnava, chiedendone la sospensione cautelare, l’ordinanza del Responsabile del SUAP del Comune di Celenza Valfortore che disponeva la chiusura e l’inefficacia di tutti i titoli autorizzativi relativi all’attività dell’impianto di distribuzione carburanti, a seguito dell’emanazione di un provvedimento interdititivo antimafia ai sensi dell’art. 84, comma 4, e art. 91, comma 6, d.lgs. n. 159/2011.
La società ricorrente chiedeva inoltre la declaratoria del diritto a proseguire l’attività in forza del titolo abilitativo formatosi a seguito della SCIA presentata nell’aprile 2025. Si costituivano in giudizio il Comune e l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.
La Motivazione della Corte
Nella camera di consiglio dell’8 aprile 2026, il Collegio ha preso atto della rinuncia alla domanda cautelare depositata formalmente dalla parte ricorrente il 3 aprile 2026, ossia nei termini previsti per il deposito di atti e documenti in vista dell’udienza cautelare. La rinuncia ha reso improcedibile l’incidente cautelare e ha definito la fase processuale in questione.
L’Amministrazione resistente, presente in udienza, ha chiesto che il Collegio si pronunciasse sulle spese di lite, evidenziando la condotta processuale della ricorrente, che aveva avviato il giudizio cautelare per poi rinunciarvi tempestivamente.
Il Tribunale ha ritenuto di disporre la compensazione delle spese della fase cautelare, valorizzando la condotta complessiva della parte ricorrente. La scelta di depositare formalmente la rinuncia nei termini di legge è stata considerata esercizio del diritto di difesa, attuato nella massima collaborazione con le altre parti del processo, che erano state tempestivamente edotte della decisione di rinunciare alla fase cautelare.
La pronuncia si fonda pertanto non su una valutazione di merito della controversia — su cui il Collegio non si è espresso — ma esclusivamente sulla valutazione della condotta processuale della parte rinunciante, alla quale non poteva essere addebitato un comportamento ostativo o dilatorio tale da giustificare la condanna alle spese. L’ordinanza è stata dichiarata esecutiva dall’Amministrazione.
Nota della Redazione
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