Il recupero del porticato a uso residenziale è legittimo se la definizione tecnica è quella del RET (TAR Puglia n. 425 del 31.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il recupero a fini residenziali di un porticato di proprietà esclusiva è legittimo, ai sensi della legge reg. Puglia n. 33/2007, qualora il manufatto sia qualificabile come porticato secondo la definizione n. 39 dell’allegato A del Regolamento edilizio tipo (RET), approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 2250 del 2017. La circostanza che lo spazio al piano terra sia costituito da pilastri e sia aperto su uno o più lati non lo rende un piano piloty, trattandosi di elemento edilizio che, ove destinato a parcheggio o sosta e riportato come “porticato” nei titoli abilitativi originari e negli atti catastali, rientra nella fattispecie normativa del recupero. Il limite del 10% di incremento volumetrico di cui al punto 22.06 delle NTA del PUG non rappresenta un tetto alla volumetria realizzabile, ma un incentivo aggiuntivo per l’edilizia sostenibile, disciplinato dall’art. 12 della legge reg. Puglia n. 13/2008.
Il Fatto
Alcuni condomini impugnavano il permesso di costruire con cui il Comune aveva autorizzato il recupero a fini residenziali di un porticato al piano terra di un edificio condominiale, di proprietà esclusiva del controinteressato. I ricorrenti sostenevano che lo spazio non fosse un porticato ma un piano piloty, cioè una parte strutturale del fabbricato destinata a parcheggio, per la quale il recupero non sarebbe consentito dalla normativa regionale. Deducevano, inoltre, la violazione dell’art. 7 del regolamento di condominio, che vieta varianti pregiudizievoli per gli altri condomini.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha premesso che l’intervento è disciplinato dalla legge reg. Puglia n. 33/2007, che all’art. 1 consente il recupero dei porticati a piano terra, e dall’art. 2, il quale rinvia alle definizioni del RET, approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 2250 del 2017. La definizione n. 39 dell’allegato A qualifica il portico come elemento edilizio coperto al piano terreno, intervallato da colonne o pilastri, aperto su uno o più lati verso i fronti esterni dell’edificio.
La verificazione disposta in corso di causa ha accertato che il manufatto, di proprietà esclusiva, corrisponde a tale definizione e che la sua descrizione come “porticato” risulta sin dall’origine negli elaborati tecnici della concessione edilizia del 1991 e della variante del 1993, nonché nell’accatastamento e nell’elaborato planimetrico. Il Collegio ha quindi escluso che si trattasse di un piano piloty, valorizzando la destinazione a parcheggio dell’area e la sua natura di parte del fabbricato sorretta da pilastri, elementi che non escludono la qualifica di porticato.
Il TAR ha poi chiarito che l’intervento ricade nei “Contesti consolidati e da consolidare” del PUG, disciplinati dall’art. 22/S delle NTA, il cui punto 22.04 richiama espressamente il recupero dei porticati ai sensi della legge reg. n. 33/2007. Quanto alla monetizzazione degli standard a parcheggio, il Collegio ha ritenuto legittima la prassi amministrativa che la estende dal recupero dei sottotetti (art. 4 della legge reg.) a quello dei porticati, come previsto dalla circolare dell’Assessorato n. 1/2009, approvata con D.G.R. n. 324/2009, versata dal controinteressato.
In riferimento al limite del 10%, il TAR ha precisato che la percentuale indicata al punto 22.06 delle NTA non opera come vincolo alla volumetria realizzabile, trattandosi di un incentivo aggiuntivo per la cd. edilizia sostenibile, disciplinato dall’art. 12 della legge reg. Puglia n. 13/2008. Il ricorso è stato respinto, con compensazione delle spese in ragione della novità delle questioni e della ripartizione delle spese di verificazione tra le parti costituite, da liquidare con separato decreto, in applicazione del principio espresso da Cons. Stato, Ad. plen., n. 10 del 2024.
Nota della Redazione
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