Deroga all’eradicazione degli ulivi monumentali infetti: non spetta nelle zone infette (TAR Puglia n. 384 del 25.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nelle zone infette sottoposte a misure di contenimento ai sensi dell’art. 12 reg. UE n. 2020/1201, la deroga alla rimozione delle piante infette da Xylella fastidiosa prevista dall’art. 13, par. 2, del medesimo regolamento può essere disposta solo per i siti di piante monumentali situati al di fuori dell’area di almeno 2 km dal confine tra la zona infetta e la zona cuscinetto di cui all’art. 15, par. 2, lett. a) e b). La norma regionale che consente misure fitosanitarie alternative all’estirpazione (art. 8, comma 7-bis, l.r. Puglia n. 4/2017) opera solo “laddove consentito dalla normativa vigente” e non amplia il perimetro della deroga eurounitaria. L’eradicazione delle piante infette risponde altresì all’interesse pubblico al contenimento del contagio, che trova nelle piante colpite il vettore della propagazione.
Il Fatto
La ricorrente, proprietaria di ulivi monumentali siti in agro di Monopoli, impugnava l’atto dirigenziale n. 138 del 1.12.2023 con cui l’Osservatorio Fitosanitario della Regione Puglia prescriveva, ai sensi dell’art. 7 reg. UE 2020/1201, misure di eradicazione per cinque piante infette da Xylella fastidiosa, nonché gli atti presupposti e connessi, inclusa la nota di rigetto dell’istanza di autotutela. Con motivi aggiunti, contestava la sopravvenuta determina n. 18 del 14.3.2024, che aveva rideterminato le misure concentrandole sull’estirpazione delle sole piante infette, ricadenti in zona infetta (di contenimento). La ricorrente invocava l’applicazione delle misure alternative di cui all’art. 13, par. 2, reg. UE 2020/1201 e all’art. 8, comma 7-bis, l.r. Puglia n. 4/2017, quali la capitozzatura, per salvaguardare gli esemplari colpiti.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha preliminarmente dichiarato improcedibile il ricorso principale per sopravvenuta carenza di interesse, in quanto la successiva DDS n. 18/2024 aveva superato la determina n. 138/2023, disponendo che non si sarebbe proceduto all’estirpazione delle piante ricadenti nell’area di 50 metri attorno a quelle infette e concentrando le misure sulle sole piante colpite.
Nel merito, il Collegio ha ricostruito il quadro normativo di riferimento, rilevando che l’agro di Monopoli è classificato come zona infetta ai sensi dell’all. III reg. UE 2020/1201. Ha precisato che, ai sensi dell’art. 12 del regolamento, nelle zone infette lo Stato membro può applicare misure di contenimento, ma queste comportano in via principale la rimozione delle piante infette ex art. 13, par. 1, mentre la deroga di cui al par. 2 opera solo per i siti di piante monumentali di cui all’art. 15, par. 2, lett. b), situati al di fuori dell’area di almeno 2 km dal confine tra zona infetta e zona cuscinetto.
Poiché le piante controverse ricadono nella zona infetta (di contenimento) individuata dall’all. III, il Tribunale ha escluso ogni possibilità di derogare alla rimozione, ritenendo la determina regionale atto vincolato e correttamente applicato il quadro eurounitario. Ha inoltre rilevato che la norma regionale invocata (art. 8, comma 7-bis, l.r. n. 4/2017) opera solo “laddove consentito dalla normativa vigente”. Ha infine evidenziato che le misure di eradicazione rispondono all’interesse pubblico al contenimento del contagio e che la mancata esecuzione dell’ordine di estirpazione della pianta c.d. zero aveva favorito l’espansione della malattia. Il ricorso per motivi aggiunti è stato respinto, con compensazione delle spese, ad eccezione di quelle di verificazione poste a carico della ricorrente.
Nota della Redazione
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