Cessata la materia del contendere nel giudizio di ottemperanza con condanna alle spese (TAR Puglia n. 363 del 23.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
Costituisce principio consolidato che, nel giudizio di ottemperanza, la sopravvenuta esecuzione dell’obbligo di provvedere da parte dell’amministrazione, attestata dalla dichiarazione di cessazione della materia del contendere resa a verbale dal difensore della parte ricorrente, determina l’estinzione del thema decidendum e la declaratoria di cessazione della materia del contendere, senza necessità di esame del merito. In tale evenienza, la liquidazione delle spese di lite segue il criterio della soccombenza potenziale, essendo l’amministrazione tenuta a rifondere le spese alla parte che ha visto riconosciuta la fondatezza della propria pretesa sostanziale, ancorché la decisione non si sia resa necessaria. L’istanza di compensazione delle spese avanzata dall’amministrazione soccombente non può essere accolta in presenza di una dichiarazione di cessazione della materia del contendere che presuppone l’avvenuto adempimento dell’obbligo di conformarsi al giudicato.

Il Fatto

La ricorrente, docente, aveva agito in giudizio di ottemperanza avverso l’inerzia del Ministero dell’Istruzione e del Merito, rimasto inadempiente rispetto al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Bari, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il suo diritto. L’amministrazione, costituitasi in giudizio, aveva resistito alla pretesa esecutiva. Nelle more del giudizio, tuttavia, il Ministero aveva provveduto a dare esecuzione al comando contenuto nella sentenza passata in giudicato, come attestato dal difensore della ricorrente.

La Motivazione della Corte

Il Collegio, rilevato che il difensore della ricorrente aveva dichiarato a verbale d’udienza la cessazione della materia del contendere, insistendo per la liquidazione delle spese del giudizio, ha ritenuto di dover dichiarare la cessazione della materia del contendere. Il TAR ha fondato tale declaratoria sul presupposto che l’interesse sostanziale azionato dalla ricorrente fosse venuto meno per effetto dell’esecuzione del giudicato da parte dell’amministrazione, rendendo superfluo l’esame del merito della controversia.

In punto di spese, il Collegio ha applicato il criterio della soccombenza potenziale, ritenendo che l’accoglimento della domanda di ottemperanza fosse consequenziale all’inerzia serbata dall’amministrazione, e che la condanna alle spese dovesse essere posta a carico del Ministero. L’istanza del difensore dell’amministrazione, intesa alla compensazione delle spese, non è stata accolta, in quanto la declaratoria di cessazione della materia del contendere presuppone l’avvenuto adempimento e, pertanto, l’opponibilità della compensazione sarebbe risultata incongrua rispetto all’esito della vicenda processuale.

Il TAR ha quindi condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento in favore della ricorrente delle spese del giudizio, liquidate in complessivi € 500,00, oltre agli oneri di legge. La decisione si segnala per la corretta applicazione dell’art. 34, comma 5, cod. proc. amm. in tema di cessazione della materia del contendere e per la coerente regolazione delle spese secondo il criterio della soccombenza virtuale, in coerenza con la giurisprudenza amministrativa prevalente in materia di giudizi di ottemperanza definiti per sopravvenuto adempimento.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *