Il diniego di cittadinanza può basarsi sui precedenti penali del familiare convivente (TAR Lazio n. 11323 del 19.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di concessione della cittadinanza italiana ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91/1992, l’Amministrazione può legittimamente valutare, in sede di giudizio prognostico sull’affidabilità del richiedente, anche i precedenti penali dei componenti del suo nucleo familiare convivente. Tali precedenti, specie se relativi a reati in materia di stupefacenti, costituiscono un indice sintomatico di inaffidabilità e di non compiuta integrazione nella comunità nazionale, senza che ciò determini una violazione del principio di personalità della responsabilità penale. Il diniego non estende al richiedente le conseguenze sanzionatorie dei reati altrui, ma impedisce che la concessione dello status possa recare danno alla comunità nazionale, tenuto conto dei benefici che l’acquisto della cittadinanza produce in favore dei familiari del naturalizzando.
Il Fatto
Il ricorrente, cittadino straniero, impugnava il decreto con cui il Ministero dell’Interno aveva respinto la sua domanda di concessione della cittadinanza italiana per residenza, presentata ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91/1992. L’Amministrazione fondava il diniego sui numerosi precedenti penali emersi a carico del padre dell’istante, tutti in materia di stupefacenti, ivi inclusa una condanna della Corte d’Appello di Brescia e una condanna ex art. 444 cod. proc. pen..
Il ricorrente deduceva la violazione di legge e l’eccesso di potere, sostenendo che il diniego non potesse fondarsi esclusivamente su una risalente condanna penale del padre, in applicazione del principio di personalità della responsabilità penale.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lazio ha respinto il ricorso, ritenendo il provvedimento impugnato legittimo. I giudici hanno evidenziato come la condanna del padre per reati di spaccio di stupefacenti, ricadente nel cd. “periodo di osservazione” decennale antecedente la domanda, costituisca un chiaro indice sintomatico di inaffidabilità del nucleo familiare di riferimento e di non compiuta integrazione nella comunità nazionale.
La sentenza richiama la giurisprudenza del Consiglio di Stato e dello stesso TAR Lazio, secondo cui il Ministero ha legittimamente esercitato il proprio potere discrezionale, assolvendo all’onere motivazionale e rispettando i criteri di ragionevolezza e proporzionalità. Il giudizio negativo non è frutto di un automatismo, ma si fonda sulla particolare gravità delle fattispecie in materia di stupefacenti, idonee a mettere a rischio l’altrui incolumità e a denotare scarsa aderenza ai valori della comunità.
Quanto al principio di personalità della responsabilità penale, i giudici chiariscono che il diniego non estende al ricorrente le conseguenze dei reati commessi dal padre. Il provvedimento impedisce soltanto che la concessione della cittadinanza possa recare danno alla comunità nazionale, in ragione dei rilevanti effetti che l’acquisto dello status produce in favore dei familiari: l’impossibilità di espulsione dei parenti entro il secondo grado ai sensi dell’art. 19, comma 2, lett. c), del d.lgs. n. 286/1998, l’estensione dello status ai figli minorenni conviventi e il diritto soggettivo del coniuge al riconoscimento della cittadinanza per matrimonio ex art. 5 della legge n. 91/1992.
La valutazione dei pregiudizi penali dei familiari risulta quindi necessaria, dovendo l’Amministrazione verificare la coincidenza dell’interesse pubblico con quello del richiedente. Il giudizio prognostico sull’affidabilità non si limita ai fatti penalmente rilevanti, ma si estende all’area della prevenzione dei reati e della astratta pericolosità sociale. L’assenza di meriti speciali del richiedente e la sola stabile integrazione economica, quale condizione ordinaria presupposta, non sono sufficienti a superare il negativo apprezzamento dell’Amministrazione.
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Nota della Redazione
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