Sospensione dell’autorizzazione per trattenimenti danzanti in assenza dei titoli abilitativi (TAR Puglia n. 298 del 10.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il potere inibitorio del Comune, esercitato ai sensi dell’art. 82 r.d. n. 773/1931, è legittimamente correlato all’accertata assenza dei titoli abilitativi necessari per lo svolgimento dell’attività di trattenimenti danzanti e di somministrazione di alimenti e bevande, tanto in capo al titolare dell’immobile quanto in capo ai terzi che lo utilizzino. La circostanza che il proprietario non eserciti direttamente l’attività non esclude la sua legittimazione passiva rispetto all’ordinanza di cessazione, ove manchi la prova di un valido contratto di locazione. La competenza dirigenziale all’adozione del provvedimento discende dal combinato disposto dell’art. 107 d.lgs. n. 267/2000 e degli artt. 4, comma 2, e 70, comma 6, d.lgs. n. 165/2001.

Il Fatto

La ricorrente, proprietaria di un immobile commerciale munito di autorizzazione per trattenimenti danzanti rilasciata dal Comune nel 2013, impugnava l’ordinanza con cui l’ente locale aveva disposto la cessazione di tale attività e l’inibizione della somministrazione di alimenti e bevande. La società deduceva di non esercire direttamente la struttura e di concederla in locazione temporanea a terzi forniti delle necessarie licenze. Il provvedimento traeva origine da un sopralluogo dei Carabinieri che aveva accertato lo svolgimento di una festa con musica ad alto volume e la presenza di numerose persone in stato di alterazione psicofisica.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha innanzitutto ricostruito il quadro fattuale, rilevando come il Comune avesse dimostrato che la licenza di somministrazione di alimenti e bevande, risalente al 2002, era cessata volontariamente nel 2019, e che le numerose SCIA presentate da soggetti terzi per l’utilizzo dell’immobile erano state tutte oggetto di provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività per carenza dei requisiti. L’ordinanza impugnata si fondava sull’applicazione dell’art. 82 r.d. n. 773/1931, che contempla la sospensione o cessazione dello spettacolo in caso di pericolo per l’incolumità pubblica, competenza trasferita ai Comuni dall’art. 19 d.P.R. n. 616/1977. Il TAR ha precisato che l’autorizzazione ex art. 68 TULPS e il certificato di agibilità ex art. 80 TULPS risultavano del tutto assenti, circostanza che rendeva illegittimo lo svolgimento delle attività accertate in occasione del sopralluogo.

Quanto alla dedotta carenza di legittimazione passiva, il Collegio ha osservato che la ricorrente non aveva fornito alcuna prova dell’esistenza di un contratto di locazione temporanea registrato, sicché la titolarità dell’autorizzazione e la qualità di destinataria del provvedimento ne radicavano la legittimazione a contraddire. Il Giudice ha, infine, respinto le censure relative alla sproporzione e alla mancanza di un termine finale nella sanzione, evidenziando che il potere esercitato era di natura inibitoria e correlato all’assenza dei titoli abilitativi, con conseguente necessità di impedire la prosecuzione di attività pericolose per l’ordine e la sicurezza pubblica.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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