Contraddittorietà tra pareri della Soprintendenza: il TAR Puglia sospende il diniego e dispone il riesame (TAR Puglia n. 96 del 06.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
La circostanza che la Soprintendenza abbia espresso un parere favorevole su un intervento di sopraelevazione di maggiore consistenza e che, a distanza di anni, ne renda uno sfavorevole su un progetto analogo ma ridotto, senza che siano mutati lo stato dei luoghi, il quadro normativo o quello vincolistico, integra una situazione di potenziale contraddittorietà tra atti che impone all’Amministrazione un dovere di riesame del procedimento. In sede cautelare, tale contraddittorietà, unita alla carenza istruttoria e motivazionale, costituisce un fumus boni juris sufficiente per disporre la sospensione del diniego e l’instaurazione di un nuovo iter procedimentale, ferma restando la delibazione del merito in udienza pubblica.
Il Fatto
Le ricorrenti chiedevano il rilascio di un permesso di costruire, ai sensi dell’art. 5 della legge reg. Puglia n. 39/2012, per la realizzazione di una limitata sopraelevazione sul lastrico solare di un edificio risalente a prima del 1942, ricadente in zona “A” (centro storico). Nel 2020, la Soprintendenza aveva rilasciato un parere favorevole per un intervento di sopraelevazione di mq 60,23, mai eseguito. Nel 2025, a fronte di una nuova istanza per un ampliamento di minore consistenza (mq 48,52), il medesimo organo esprimeva invece parere non favorevole, recepito dal Comune nel preavviso di diniego e nel successivo provvedimento di diniego definitivo. Avverso tali atti veniva proposto ricorso, con domanda cautelare di sospensione.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha incentrato la propria valutazione sul motivo di censura relativo alla contraddittorietà tra atti e alla carenza istruttoria. Il Collegio ha rilevato come, nella prospettazione dei ricorrenti, tra i due pareri della Soprintendenza non fossero intervenute variazioni dello stato dei luoghi, né modifiche del quadro normativo o vincolistico che potessero giustificare il radicale mutamento di valutazione.
L’Amministrazione, pur costituitasi, non ha depositato documenti né articolato una difesa specifica. Tale inerzia ha rafforzato il fumus, in quanto non ha offerto alcun elemento per chiarire le ragioni del diverso esito istruttorio.
Il TAR ha ritenuto che la peculiarità della fattispecie meriti un approfondimento nella sede procedimentale. Di conseguenza, ha disposto il riesame degli atti impugnati, con particolare riferimento alla contraddittorietà tra i pareri, fissando un termine di 60 giorni per l’Amministrazione e rinviando la trattazione del merito all’udienza pubblica del 10.12.2026.
Nota della Redazione
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