Subentro nell’assegnazione di alloggio ERP e riparto di giurisdizione: spetta al giudice ordinario (TAR Puglia n. 151 del 05.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nella materia degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, il riparto di giurisdizione tra giudice amministrativo e giudice ordinario è regolato dal criterio della posizione soggettiva vantata dal privato. La giurisdizione appartiene al giudice amministrativo quando la controversia attiene alla fase procedimentale antecedente all’assegnazione, caratterizzata dall’esercizio di poteri pubblicistici e da posizioni di interesse legittimo. Appartiene invece al giudice ordinario ogni controversia insorta successivamente alla stipulazione del contratto di locazione, poiché l’attività dell’Amministrazione non è più riconducibile all’esercizio di pubblici poteri ma si svolge nell’ambito di un rapporto paritetico. Il diniego di subentro nell’assegnazione di un alloggio E.R.P., opposto al terzo che vanti un diritto al subentro per vincolo di coabitazione familiare o assistenziale, radica la giurisdizione del giudice ordinario, configurandosi in capo all’istante un diritto soggettivo al mantenimento della situazione di vantaggio, a fronte di un’attività vincolata e non discrezionale dell’Amministrazione.
Il Fatto
La ricorrente impugnava dinanzi al TAR Puglia la comunicazione con cui l’ente gestore del servizio abitativi pubblici rigettava la sua richiesta di assegnazione, ex art. 15 della legge regionale n. 54/1984, dell’alloggio E.R.P. di cui era divenuta coabitante, diffidandola contestualmente al rilascio dell’immobile. L’istante deduceva di risiedere stabilmente nell’alloggio da circa quindici anni, essendovi entrata giovanissima per prestare assistenza continuativa all’assegnatario, e di aver ottenuto nel 2014 l’autorizzazione all’ampliamento del nucleo familiare di quest’ultimo. A seguito dell’avvenuta autorizzazione, l’ente aveva comunque rigettato la domanda di regolarizzazione, ritenendo non soddisfatto il requisito della convivenza stabile biennale richiesto dalla legge regionale.
La Motivazione della Corte
La questione pregiudiziale esaminata dal Tribunale è quella della giurisdizione. Il Collegio aderisce al consolidato orientamento, richiamato anche dalla difesa dell’ente, secondo cui, in materia di edilizia residenziale pubblica, l’atto di assegnazione segna il confine tra la fase antecedente, caratterizzata da poteri pubblicistici, e la fase successiva, nella quale l’operare dell’Amministrazione si colloca nell’ambito di un rapporto paritetico ricadente nella cognizione del giudice ordinario.
Il Collegio evidenzia come la giurisprudenza di legittimità e quella amministrativa, con specifico riguardo al subentro nell’assegnazione, riconducano al giudice ordinario la cognizione della controversia ove il privato opponga un diritto al subentro, qualunque sia il titolo accampato: successione, vincolo di coabitazione familiare o assistenziale, esercizio di fatto delle prerogative del conduttore. L’atto amministrativo di diniego si contrappone, in tal caso, a una posizione di diritto soggettivo al mantenimento della situazione di vantaggio e non costituisce espressione di una ponderazione tra interesse pubblico e interesse privato, ma si sostanzia in una valutazione del rispetto degli obblighi assunti con la stipula del contratto ovvero in un accertamento del diritto vantato dal terzo al subentro.
Una specifica norma regionale, l’art. 13, comma 3, della legge regionale n. 10/2014, consente ai soggetti indicati dalla legge di subentrare nell’assegnazione, fermo restando l’accertamento dei requisiti di legge. Tale previsione conferma che il subentro, sussistendone i presupposti, è un diritto soggettivo, con conseguente radicamento della giurisdizione dinanzi al giudice ordinario. Il Collegio esclude, infine, che l’evento del decesso dell’assegnatario possa interrompere la continuità dell’assegnazione e restituire all’Amministrazione poteri discrezionali, così da attrarre la controversia nella giurisdizione amministrativa.
Il Tribunale dichiara pertanto il proprio difetto di giurisdizione, ai sensi dell’art. 11 del codice del processo amministrativo, in favore del giudice ordinario, dinanzi al quale la controversia potrà essere riassunta nel termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza. Le spese di lite sono integralmente compensate in ragione della particolarità della vicenda.
Nota della Redazione
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