Annullamento in autotutela della scheda valutativa e cessazione della materia del contendere (TAR Puglia n. 144 del 04.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sopravvenuta adozione, da parte dell’Amministrazione, di un provvedimento di annullamento in autotutela dell’atto impugnato determina la cessazione della materia del contendere, rendendo improcedibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. La circostanza che l’autotutela sia intervenuta tempestivamente, in prossimità dell’introduzione del giudizio, non incide sulla spettanza delle spese processuali, ma rileva esclusivamente ai fini della loro commisurazione, considerata anche la limitata attività difensiva spiegata. La condanna alle spese può essere pronunciata in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Il Fatto
Il ricorrente, militare dell’Arma dei Carabinieri, ha impugnato la scheda valutativa n. 05, redatta dal Comandante della Compagnia territorialmente competente, relativa al periodo di servizio dall’11 agosto 2024 al 16 marzo 2025, con attribuzione della qualifica finale di “NELLA MEDIA”.
Nelle more del giudizio, l’Amministrazione ha disposto l’annullamento in autotutela della scheda impugnata, con decreto del 19 novembre 2025. Il difensore del ricorrente ha pertanto chiesto darsi atto della cessazione della materia del contendere, insistendo per la condanna alle spese del giudizio con distrazione in proprio favore. L’Avvocatura erariale ha invece eccepito che, essendo l’autotutela intervenuta prontamente dopo soli nove giorni dall’introduzione del giudizio e prima dell’iscrizione a ruolo, sussistessero motivi idonei alla compensazione delle spese.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha rilevato che l’intervenuto annullamento in autotutela del provvedimento impugnato ha determinato il venir meno dell’interesse al ricorso. Tuttavia, ha osservato che, sebbene il decreto di annullamento sia stato adottato il 19 novembre 2025, la sua comunicazione è avvenuta solo il 22 dicembre 2025, in epoca successiva all’iscrizione a ruolo del ricorso, avvenuta il 6 dicembre 2025.
Sulla base di tale rilievo, il Collegio ha concluso che la tempestività dell’esercizio dell’autotutela non potesse assumere rilievo ai fini della spettanza delle spese di lite, ma soltanto ai fini della loro commisurazione. La dichiarata limitata attività difensiva spiegata dal ricorrente è stata comunque considerata elemento idoneo a contenere l’importo liquidato.
Il Tribunale ha, quindi, dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta cessazione della materia del contendere, condannando il Ministero della Difesa alla rifusione delle spese in favore del difensore dichiaratosi antistatario, nella misura ridotta di € 700,00, oltre accessori di legge.
Nota della Redazione
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