Revoca qualifica agente pubblica sicurezza e requisiti tassativi art. 5 l. n. 65/1986 (TAR Puglia n. 142 del 04.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
La revoca della qualità di agente di pubblica sicurezza, disposta dal Prefetto ai sensi dell’art. 5, comma 3, della legge n. 65/1986, ha natura vincolata e può essere legittimamente adottata solo a seguito dell’accertamento del venir meno di uno dei requisiti tassativamente ed esaustivamente indicati dal comma 2 della medesima disposizione. Non è consentito all’Amministrazione fondare la revoca su valutazioni discrezionali relative alla buona condotta dell’interessato o a presunti legami con la criminalità organizzata, atteso che la mancata previsione di tale requisito non costituisce una lacuna normativa colmabile in via interpretativa, anche in ragione della natura di pubblici dipendenti degli appartenenti alla polizia municipale. Il provvedimento ablatorio che incida su tali status deve comunque esternare adeguatamente il percorso logico-argomentativo, evidenziando le condotte specifiche poste a fondamento della misura.
Il Fatto
Una agente di polizia municipale, in forza presso il Comune di Bari, impugnava il decreto prefettizio di revoca della qualifica di agente di pubblica sicurezza, adottato all’esito del procedimento di cui all’art. 143 del d.lgs. n. 267/2000 per l’accertamento di fenomeni di infiltrazione mafiosa nel Comune. Il provvedimento si fondava su un ordine di servizio comunale di trasferimento ad altre mansioni e su comportamenti “non deontologicamente riconducibili” alle funzioni svolte, emersi dalla relazione di una commissione d’indagine.
La ricorrente, riassegnata nelle more del giudizio alle funzioni originarie, deduceva la violazione dell’art. 5 della legge n. 65/1986, sostenendo la natura tassativa delle ipotesi di revoca ivi previste e lamentando il mancato contraddittorio procedimentale.
La Motivazione della Corte
Il TAR, applicando il principio della ragione più liquida, ha ritenuto assorbente il profilo del difetto dei presupposti normativi. La revoca, emanata all’esito di un procedimento per infiltrazioni mafiose, non conteneva alcuna specifica indicazione degli elementi idonei a comprovare i rapporti della ricorrente con la criminalità organizzata, né descriveva i comportamenti integranti il preteso pregiudizio per l’Amministrazione, risultando carente sia sul piano motivazionale che istruttorio.
Quanto al merito, il Collegio ha evidenziato che il mero mutamento temporaneo di mansioni non aveva comportato alcuna modifica dell’inquadramento professionale, mantenendo la ricorrente il profilo di istruttore di polizia locale. Tale circostanza privava di rilievo il riferimento all’impiego in attività non operative posto a fondamento della misura. La revoca risultava quindi inficiata da irragionevolezza, violazione del principio di proporzionalità ed erronea valutazione dei fatti.
Il TAR ha inoltre ribadito il carattere vincolato del provvedimento prefettizio di revoca, che può essere emanato solo al venir meno dei requisiti di cui all’art. 5, comma 2, l. n. 65/1986: godimento dei diritti civili e politici, assenza di condanne a pena detentiva per delitto non colposo, assenza di misure di prevenzione e mancata espulsione da Forze armate o Corpi militarmente organizzati. La mancata previsione del requisito della buona condotta non costituisce una lacuna normativa colmabile in via interpretativa, trattandosi di soggetti che sono già pubblici dipendenti e per i quali il legislatore ha individuato in modo tassativo i requisiti indispensabili ai sensi dell’art. 97 Cost. Tale conclusione è estesa anche alla facoltà di porto d’armi, conseguenza ex lege dello status e non presupposto per il suo riconoscimento.
Alla luce di tali considerazioni, il ricorso è stato accolto, con annullamento del decreto prefettizio e assorbimento delle censure avverso l’ordine di servizio comunale. Le spese di lite sono state compensate per la peculiarità e delicatezza del caso.
Nota della Redazione
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