Ottemperanza alle spese legali dell’avvocato antistatario contro la P.A. (TAR Marche n. 1161 del 14.10.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di ottemperanza è esperibile anche per la sola parte della sentenza che condanna la pubblica amministrazione al pagamento delle spese di lite, ove queste siano liquidate in favore del difensore della parte vittoriosa riconosciuto antistatario. Tale pronuncia instaura un rapporto obbligatorio diretto tra il difensore e l’amministrazione soccombente, legittimando il primo ad agire per l’adempimento. Il ricorso è procedibile solo dopo il decorso del termine di 120 giorni dalla notifica della decisione, ai sensi dell’art. 14 d.l. n. 669/1996. Accertato l’inadempimento, il giudice amministrativo dichiara l’obbligo dell’amministrazione di dare esecuzione integrale al giudicato e, in caso di persistente inerzia, nomina un commissario ad acta.
Il Fatto
Il ricorrente aveva ottenuto dal Tribunale di Ancona, Sezione Lavoro, una sentenza che condannava l’amministrazione resistente a rifondere le spese legali in suo favore, in qualità di procuratore antistatario. La decisione era divenuta definitiva per mancata impugnazione.
Notificata la sentenza in forma esecutiva e decorso il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996 senza che l’amministrazione provvedesse al pagamento, il difensore ha proposto ricorso per ottemperanza, chiedendo la nomina di un commissario ad acta che provvedesse al pagamento a cura e spese dell’amministrazione intimata. Quest’ultima si è costituita con memoria di stile.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ritiene il ricorso meritevole di accoglimento. Sussistono tutte le condizioni di ammissibilità: la sentenza è divenuta definitiva per mancata impugnazione, come attestato dal certificato del competente ufficio giudiziario allegato in atti.
Il nucleo del principio riguarda l’ambito oggettivo e soggettivo del giudizio di ottemperanza. Il Collegio afferma che esso è esperibile anche per l’esecuzione della parte della sentenza contenente la condanna al pagamento delle spese di giudizio, e in particolare quando siano liquidate in favore del difensore della parte vittoriosa riconosciuto antistatario. Tale pronuncia instaura un rapporto obbligatorio tra il difensore e la parte pubblica soccombente, legittimando il primo a proporre il giudizio di ottemperanza.
La finalità è quella di far conseguire al ricorrente vittorioso tutta l’utilità scaturente dalla pronuncia giurisdizionale, illegittimamente negata dall’amministrazione con un comportamento omissivo. Il Tribunale verifica altresì la procedibilità: tra la notifica della sentenza e la proposizione del ricorso è decorso il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14 d.l. 31 dicembre 1996 n. 669.
L’amministrazione, costituita solo formalmente, non ha opposto alcuna ragione contraria alla spettanza e all’azionabilità della pretesa. Il ricorso è quindi accolto nei limiti della pretesa azionata: è dichiarato l’obbligo di dare esecuzione integrale al capo della sentenza relativo alle spese di lite, salvo le somme eventualmente già corrisposte, con termine di 30 giorni. Per il caso di inutile decorso, è sin d’ora nominato commissario ad acta il dirigente ministeriale competente, che assumerà le funzioni solo se investito dal creditore e provvederà entro i successivi centoventi giorni.
Quanto alle spese del giudizio di ottemperanza, non essendo controverso l’inadempimento al momento della presentazione del ricorso, l’amministrazione è condannata al relativo pagamento, anche tenuto conto di quanto statuito dal Consiglio di Stato, sez. VII, n. 9289 del 25.11.2025.
Nota della Redazione
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