Accolta l’ottemperanza per la Carta docente: ordine all’Amministrazione di eseguire il giudicato (TAR Puglia n. 131 del 03.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sentenza del giudice ordinario, passata in giudicato, che riconosce il diritto del docente al bonus “Carta docente” costituisce titolo per l’azione di ottemperanza innanzi al giudice amministrativo. L’Amministrazione, decorso infruttuosamente il termine per l’impugnativa, è obbligata a conformarsi al giudicato senza margini di discrezionalità. In caso di inadempimento, il giudice dell’ottemperanza ordina l’esecuzione, assegnando un termine e riservando la nomina del commissario ad acta all’eventuale protrarsi dell’inottemperanza.
Il Fatto
I ricorrenti, docenti, avevano ottenuto dal Tribunale di Foggia, Sezione Lavoro, una sentenza definitiva che riconosceva il diritto al bonus “Carta docente”. Nonostante il passaggio in giudicato della pronuncia, l’Amministrazione non aveva dato esecuzione all’obbligo di corrispondere il beneficio. I docenti hanno quindi proposto ricorso per l’ottemperanza ai sensi degli artt. 112 e ss. cod. proc. amm. dinanzi al TAR Puglia, chiedendo l’integrale esecuzione del giudicato.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha ritenuto il ricorso fondato, rilevando che l’azione di ottemperanza è lo strumento processuale corretto per ottenere l’adempimento degli obblighi derivanti da una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario nei confronti della Pubblica Amministrazione.
Il TAR ha accertato che l’Amministrazione non aveva adempiuto al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Foggia. La mancata esecuzione integra una violazione dell’obbligo di conformarsi alla decisione, con la conseguente necessità di accogliere la domanda e ordinare all’Ente di dare piena esecuzione alla pronuncia.
In accoglimento del ricorso, il Tribunale ha ordinato al Ministero dell’Istruzione e del Merito di eseguire la sentenza entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza di ottemperanza. La nomina del commissario ad acta è stata riservata all’eventualità che l’inadempimento si protragga oltre il termine assegnato, considerato che in casi analoghi il ritardo era dipeso da mere carenze di organico dell’Amministrazione.
Il TAR ha infine condannato l’Amministrazione al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 500,00, con distrazione in favore del difensore costituito, e ha disposto l’invio degli atti alla Procura della Repubblica presso la Corte dei Conti per le valutazioni di competenza.
Nota della Redazione
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