Concessioni demaniali marittime e pubblicazione dei valori aziendali: rinvio per motivi aggiunti (TAR Puglia n. 115 del 30.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio amministrativo, la proposizione di motivi aggiunti avverso provvedimenti successivi a quelli già impugnati, e la conseguente richiesta di termini a difesa da parte dell’amministrazione resistente, costituiscono giusto motivo per il rinvio della trattazione della causa ad altra udienza, al fine di garantire il pieno dispiegamento del contraddittorio. Il provvedimento di rinvio non incide sulla misura cautelare già concessa, i cui effetti restano fermi nelle more della definizione del giudizio.
Il Fatto
La ricorrente, titolare di una concessione demaniale marittima rilasciata dal Comune di Bari, ha impugnato la determina dirigenziale di decadenza della concessione e gli atti endo-procedimentali connessi. Con motivi aggiunti, ha esteso l’impugnazione a successivi provvedimenti del Comune riguardanti la presa d’atto delle risultanze preliminari alle procedure di gara per l’assegnazione delle concessioni, la determinazione e pubblicazione dei valori aziendali delle stesse, nonché il diniego opposto all’atto stragiudiziale di invito e diffida volto ad ottenere l’annullamento in autotutela. La ricorrente ha altresì domandato il risarcimento dei danni.
La Motivazione della Corte
All’udienza pubblica del 29 gennaio 2026, il Collegio ha preso atto della proposizione dei motivi aggiunti e della richiesta di termini a difesa formulata dal Comune di Bari. Il Tribunale ha ritenuto di dover disporre il rinvio della trattazione della causa alla successiva udienza pubblica dell’8 aprile 2026.
La decisione si fonda sulla necessità di garantire l’effettività del contraddittorio, consentendo all’amministrazione resistente di approntare le proprie difese in relazione alle nuove censure dedotte con i motivi aggiunti avverso i provvedimenti sopravvenuti.
Il Collegio ha chiarito che, nelle more del rinvio, restano fermi gli effetti dell’ordinanza cautelare già adottata, assicurando così la provvisoria tutela della situazione giuridica dedotta in giudizio fino alla decisione nel merito.
Nota della Redazione
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