Armamento del peschereccio e difetto di istruttoria sull’indisponibilità del marittimo (TAR Lazio n. 15838 del 09.10.2026)

Principi di diritto (Massima)
La nozione di armamento della nave da pesca è complessa e non si esaurisce in un dato estrinseco. Essa non può essere negata in via automatica per la temporanea indisponibilità di uno dei marittimi iscritti a ruolo, in assenza di provvedimenti formali dell’Autorità marittima e di ulteriori approfondimenti. Il requisito di regolare armamento ed equipaggiamento va posseduto alla data di presentazione della domanda di sostegno. La sua verifica esige un’istruttoria completa e un effettivo confronto procedimentale con l’interessato, anche mediante la comunicazione dei motivi ostativi ex art. 10 bis della legge n. 241/1990. Il difetto di istruttoria e di motivazione impedisce al giudice amministrativo di accertare nel merito i presupposti sostanziali della provvidenza economica, fuori dalle materie dell’art. 120 c.p.a., e impone il rinnovo dell’istruttoria da parte dell’Ufficio.

Il Fatto

La società ricorrente, armatrice di un motopeschereccio adibito alla pesca a strascico nella GSA 9, presentava al Ministero dell’Agricoltura domanda di ammissione al contributo per l’arresto definitivo dell’attività di pesca, previsto da un decreto direttoriale attuativo del Regolamento (UE) 2021/1139. Il Ministero comunicava l’avvio del procedimento di archiviazione, rilevando che l’unità non sarebbe risultata armata.

La società replicava producendo il ruolino di equipaggio, dal quale emergeva la messa in disarmo dell’imbarcazione solo in data successiva alla domanda, e un certificato di sicurezza vidimato dall’Autorità marittima. L’amministrazione archiviava comunque l’istanza, valorizzando la circostanza che un marittimo iscritto a ruolo era sottoposto a misure cautelari, con conseguente riduzione del personale imbarcato rispetto alla tabella minima di sicurezza. Veniva quindi approvata la sub graduatoria, con ammissione di imprese concorrenti. La società impugnava gli atti davanti al TAR Lazio, deducendo violazione del decreto direttoriale, difetto di istruttoria e di motivazione e vizi della comunicazione dei motivi ostativi.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dalla norma applicabile: ai sensi dell’art. 2 del decreto direttoriale e dell’art. 20 del Regolamento (UE) 2021/1139, la nave da pesca deve essere regolarmente armata ed equipaggiata alla data di presentazione della domanda. Il vizio dell’atto viene individuato non sul piano della regola sostanziale, ma su quello dell’accertamento.

Il provvedimento impugnato si fonda su una nota dell’Ufficio Circondariale Marittimo, che attestava l’assenza dei requisiti per la sottoposizione a misure cautelari di uno dei marittimi e la conseguente insufficienza del numero di persone imbarcate rispetto alla tabella minima. Secondo l’Avvocatura, da tale attestazione non poteva che derivare l’archiviazione.

La tesi non regge per il Tribunale. La nozione di armamento nel diritto della navigazione è complessa: sul piano oggettivo designa il complesso organizzato di attrezzature, dotazioni tecniche e mezzi necessari all’esercizio concreto della pesca; sul piano soggettivo, l’organizzazione dell’esercizio della nave da parte dell’armatore. Richiamando la Cassazione civile sez. III n. 17753 del 2024, la Cassazione civile sez. III n. 11113 del 2013 e il Cons. Stato sez. VI n. 2379 del 2012, il Collegio sottolinea come la materia delle tabelle di armamento derivi da un insieme di disposizioni, tra cui gli artt. 317 e ss. cod. nav., e dalla circolare sulle tabelle minime di sicurezza.

Di fronte a questa complessità, la sussistenza del requisito non può essere negata in via automatica per la temporanea indisponibilità di un marittimo, in assenza di provvedimenti formali dell’Autorità e di ulteriori approfondimenti. L’Ufficio non ha considerato che il marittimo poteva essere sostituito con le appropriate procedure, né che lo stesso poteva essere autorizzato dal giudice a prestare attività lavorativa sull’unità in navigazione ex art. 284, comma 3, cod. proc. pen.

Il vizio si salda con quello procedimentale. L’estrema laconicità della comunicazione ex art. 10 bis della legge n. 241/1990 e la mancata rappresentazione del contenuto dell’informativa marittima hanno reso impossibile il confronto con l’interessata sull’accertamento dell’armamento. Il difetto di istruttoria è sostanziale e non consente al giudice di utilizzare il materiale acquisito in giudizio per accertare la condizione dell’unità: fuori dall’art. 120 c.p.a., le difese dell’amministrazione non valgono come integrazione della motivazione, come già affermato dalla sentenza n. 6274/2026 della stessa sezione. Il ricorso è quindi accolto ai fini del riesame, con rinnovo dell’istruttoria e compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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