Giudicato di merito sul lavoro scolastico e ottemperanza davanti al giudice amministrativo (TAR Puglia n. 25 del 08.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sentenza del giudice ordinario, passata in giudicato, che condanna l’Amministrazione a un obbligo di facere specifico costituisce titolo per il ricorso per l’ottemperanza dinanzi al giudice amministrativo ai sensi dell’art. 112 c.p.a.. L’accertamento dell’inadempimento dell’Amministrazione, non essendo necessario che il creditore attenda l’esaurimento dei rimedi interni, legittima l’accoglimento della domanda e l’ordine di esecuzione integrale del giudicato entro un termine perentorio, con riserva di nomina del commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia. La soccombenza determina la condanna alle spese, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
Il Fatto
Il ricorrente, avendo ottenuto dal Tribunale di Trani, Sezione Lavoro, una sentenza esecutiva favorevole (n. 1947/2023), non vedeva l’Amministrazione dare esecuzione al provvedimento. Decorsi infruttuosamente i termini per l’impugnazione e quello per l’adempimento, adiva il TAR Puglia con ricorso per l’ottemperanza ex artt. 112 e ss. c.p.a., chiedendo l’integrale attuazione del giudicato. Il Ministero dell’Istruzione e del Merito e l’Ufficio Scolastico Regionale si costituivano in giudizio con atto di stile, senza contestare l’inadempimento.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha ritenuto il ricorso fondato, rilevando l’assenza di alcun adempimento da parte dell’Amministrazione convenuta rispetto al giudicato formatosi sulla sentenza del giudice del lavoro. La legittimazione a proporre il ricorso per l’ottemperanza dinanzi al giudice amministrativo è stata riconosciuta in capo al ricorrente, trattandosi di pronuncia passata in giudicato che impone all’Amministrazione l’obbligo di conformarsi al decisum.
In accoglimento della domanda, il Collegio ha ordinato all’Ente di dare piena e integrale esecuzione alla sentenza di primo grado, fissando un termine di sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della presente pronuncia. La nomina del commissario ad acta è stata riservata all’eventualità di un ulteriore inadempimento, in ragione del comportamento esecutivo tenuto dall’Amministrazione in casi analoghi, dove i ritardi erano riconducibili a carenze di organico.
La soccombenza ha comportato la condanna del Ministero al pagamento delle spese di lite, liquidate in misura forfettaria, con distrazione in favore dei difensori costituiti, per la loro dichiarazione di antistatarietà. Infine, è stata disposta la trasmissione della sentenza alla Procura della Repubblica presso la Corte dei Conti per le valutazioni di competenza.
Nota della Redazione
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