Illegittima l’archiviazione di una SCIA incompleta per il sopravvenuto divieto di ampliamento in area vincolata (TAR Puglia n. 1493 del 23.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di SCIA, decorso il termine perentorio di trenta giorni per l’esercizio del potere inibitorio ordinario, l’atto di archiviazione della pratica edilizia assume natura di inibitoria tardiva assimilabile all’autotutela. La norma di interpretazione autentica che àncora la disciplina applicabile al momento della presentazione della domanda (art. 5 della legge regionale n. 51/2017) opera solo se la pratica sia completa in ogni suo elemento. Ove manchi un parere obbligatorio richiesto dall’Amministrazione – quale quello dell’Autorità di Bacino – la domanda è incompleta e il titolo non si forma, con la conseguente applicazione dello ius superveniens ostativo; l’atto consequenziale, di natura vincolata, non necessita di comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell’art. 21-octies, comma 2, legge n. 241/1990. La P.A., nondimeno, è tenuta al rispetto dei canoni di correttezza e buona fede, sviluppando in modo trasparente la motivazione del provvedimento.
Il Fatto
La parte ricorrente, proprietaria di un immobile, presentava una SCIA per interventi di ristrutturazione edilizia e ampliamento volumetrico ai sensi della legge della Regione Puglia n. 14/2009, facendo seguito al rilascio di una autorizzazione paesaggistica. Il Comune sospendeva l’efficacia del titolo, richiedendo integrazioni documentali, tra cui il parere dell’Autorità di Bacino. Il privato riscontrava la richiesta depositando una relazione tecnica di parte. Con l’entrata in vigore della legge regionale n. 3/2021, che ha abrogato la facoltà di ampliamento in deroga su aree vincolate, il Comune disponeva l’archiviazione della pratica. Il ricorrente impugnava l’atto deducendo la violazione delle garanzie partecipative, del principio del tempus regit actum e il difetto di istruttoria.
La Motivazione della Corte
Il TAR qualifica preliminarmente la natura del potere esercitato. Sospesa tempestivamente la SCIA il 15.12.2020 e riscontrata la richiesta il 18.03.2021, il termine di trenta giorni per l’inibitoria ordinaria è decorso prima dell’adozione del provvedimento del 24.05.2021. L’atto di archiviazione è pertanto un esercizio del potere inibitorio tardivo, assimilabile all’autotutela. La qualificazione è decisiva per verificare la legittimità dell’azione amministrativa alla luce della sopravvenienza normativa.
Il Collegio esamina, in via prioritaria, il motivo incentrato sul principio del tempus regit actum, ritenendolo infondato. La documentazione depositata il 18.03.2021 non poteva considerarsi sufficiente, atteso che il privato, per risolvere il contrasto tra le cartografie PAI e quelle regionali, aveva prodotto una perizia di parte in luogo del richiesto parere formale dell’Autorità di Bacino. In un quadro di incertezza tecnica, la sostituzione dell’Ente preposto non è consentita, vertendosi su un elemento essenziale ai fini della sicurezza idraulica. L’istanza era, pertanto, oggettivamente incompleta.
Da tale incompletezza deriva l’inapplicabilità dell’art. 5 della legge regionale n. 51/2017, che salvaguarda la disciplina previgente limitatamente alle domande complete. Al momento dell’entrata in vigore della legge regionale n. 3/2021 il titolo non si era formato, con la conseguente doverosa applicazione dello ius superveniens ostativo. Il TAR precisa, tuttavia, che l’Amministrazione, in ossequio al principio di correttezza e buona fede, avrebbe dovuto motivare secondo una scansione logica trasparente.
La natura vincolata dell’atto esclude poi la rilevanza della censura sul difetto di comunicazione di avvio del procedimento, ai sensi dell’art. 21-octies, comma 2, legge n. 241/1990. Il contributo partecipativo del privato non avrebbe potuto sanare la mancanza dei presupposti di legge. Il Collegio esclude altresì che la deduzione del Comune sulla mancanza del parere costituisca un’inammissibile integrazione postuma, trattandosi di un passaggio essenziale del procedimento logico alla base dell’atto.
È respinta, infine, la doglianza sulla mancata scomposizione del progetto unitario, essendo fisiologica l’archiviazione dell’intera pratica. L’esito non preclude al privato la presentazione di una nuova SCIA per le sole opere di ristrutturazione. La domanda risarcitoria è rigettata per carenza di allegazione del danno. Le spese sono compensate valorizzando la violazione del canone di correttezza e buona fede da parte dell’Amministrazione.
Nota della Redazione
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