Rimborso oneri di urbanizzazione per SCIA di ripristino della destinazione rurale (TAR Puglia n. 1149 del 04.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il contributo di costruzione, ai sensi dell’art. 16 d.P.R. n. 380/2001, è dovuto solo in presenza di una trasformazione urbanistica o edilizia che determini un effettivo e maggiore carico urbanistico, non già per il semplice rilascio del titolo edilizio. Il ripristino della destinazione d’uso originaria, come nel caso del ritorno alla destinazione rurale di un compendio masserizio, non integra i presupposti per la debenza degli oneri di urbanizzazione, non comportando un incremento del carico insediativo. Le controversie relative alla spettanza e alla liquidazione del contributo di costruzione sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo e, in quanto aventi ad oggetto un rapporto di credito, non sono soggette ai termini di decadenza propri delle azioni di annullamento. La formale presentazione di una SCIA per il ripristino della destinazione originaria, rimasta incontestata dall’amministrazione, è idonea a comprovare l’assenza di interventi ulteriori e l’insussistenza del presupposto contributivo.
Il Fatto
La ricorrente aveva ottenuto, nel 2006, il permesso di costruire per trasformare una masseria in residenza alberghiera, versando successivamente le somme richieste dal Comune a titolo di oneri di urbanizzazione primaria e secondaria. Dopo aver ceduto in fitto i fabbricati, presentava nel 2019 una SCIA per il ripristino della destinazione rurale, ma il Comune le richiedeva il versamento degli oneri per tutti i corpi di fabbrica. La ricorrente pagava con riserva di ripetizione e, dopo il rigetto dell’istanza di rimborso, impugnava il provvedimento dinanzi al TAR.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha accolto il ricorso, osservando che il contributo di costruzione rappresenta una compartecipazione del privato alla spesa per le opere di urbanizzazione necessarie in relazione al nuovo intervento edificatorio. Richiamato l’art. 133, comma 1, lett. f), c.p.a. e la giurisprudenza delle Sezioni Unite in tema di giurisdizione esclusiva, il Collegio ha escluso la decadenza per la domanda di ripetizione, trattandosi dell’accertamento di un rapporto di credito.
Secondo il consolidato orientamento, l’obbligo contributivo sorge solo in presenza di una trasformazione che comporti un diverso e più intenso carico urbanistico. Nel caso di specie, il ripristino della destinazione rurale non ha determinato alcun aumento del carico insediativo, ma ha anzi ripristinato l’originaria vocazione agricola del compendio. La relazione tecnica depositata ha confermato che l’intero complesso era già dotato delle infrastrutture necessarie e che nessun intervento ulteriore era stato realizzato.
Il TAR ha inoltre rilevato che, contrariamente a quanto sostenuto dal Comune, la ricorrente aveva documentato la presentazione di una SCIA per il ripristino della destinazione d’uso dei corpi B e C già nel 2015, rimasta priva di contestazioni. Tale circostanza evidenziava che l’amministrazione non aveva tenuto conto del già avvenuto ritorno alla destinazione originaria.
Il ricorso è stato pertanto accolto, con annullamento degli atti impugnati, previo assorbimento delle ulteriori censure e compensazione delle spese di lite per la peculiarità della controversia.
Nota della Redazione
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