L’ordine di caratterizzazione ex art. 244 d.lgs. n. 152/2006 non può essere rivolto al proprietario non responsabile (TAR Puglia n. 1132/2026)
Principi di diritto (Massima)
L’art. 244 d.lgs. n. 152/2006 attribuisce alla provincia il potere di diffidare il responsabile della potenziale contaminazione, presupponendo l’accertamento del nesso eziologico tra condotta ed evento di superamento delle concentrazioni soglia, secondo il criterio del “più probabile che non”. Tale accertamento è indefettibile e non può essere sostituito dalla mera qualifica di proprietario o titolare di diritti reali sul sito. Il proprietario non responsabile è titolare della sola facoltà di intervento volontario ex art. 245 d.lgs. n. 152/2006 e non può essere destinatario di un ordine che gli imponga gli obblighi di caratterizzazione, messa in sicurezza e bonifica gravanti sull’effettivo responsabile dell’inquinamento.
Il Fatto
La società ricorrente, proprietaria di alcune particelle e titolare del diritto di superficie su altre, aveva rinvenuto materiali di origine antropica potenzialmente contaminanti, comunicandolo alle amministrazioni competenti ex art. 245, comma 2, d.lgs. n. 152/2006. Comune e tavolo tecnico provinciale avevano costantemente escluso la sua responsabilità, ma la Provincia, accertata la mancata individuazione dei responsabili, aveva ordinato alla società, in qualità di proprietaria, la presentazione del piano di caratterizzazione ai sensi dell’art. 244 d.lgs. n. 152/2006. Avverso tale ordinanza la società aveva proposto ricorso, deducendone l’illegittimità per essere stata emessa nei confronti di un soggetto non responsabile della contaminazione.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha accolto il ricorso, dichiarando assorbite le censure procedimentali per difetto di interesse. Ha innanzitutto rilevato che l’ordinanza impugnata riconosceva espressamente l’estraneità della ricorrente all’abbandono dei rifiuti e alla contaminazione, qualificandola come soggetto non responsabile. Tale presupposto fattuale rendeva evidente il contrasto con l’art. 244 d.lgs. n. 152/2006, che richiede la preventiva individuazione del soggetto cui sia causalmente imputabile l’evento di contaminazione.
La Corte ha richiamato la giurisprudenza del Consiglio di Stato secondo cui l’individuazione del responsabile richiede l’accertamento del nesso eziologico, anche per presunzioni, e che proprio tale accertamento costituisce il presupposto indefettibile per l’esercizio del potere previsto dall’art. 244. Nel caso di specie, l’amministrazione non solo non aveva individuato elementi di responsabilità, ma aveva espressamente escluso ogni coinvolgimento della società.
Il Tribunale ha quindi distinto la posizione del responsabile dell’inquinamento da quella del proprietario non responsabile, evidenziando come il sistema normativo attribuisca a quest’ultimo la sola facoltà di intervento volontario ex art. 245 d.lgs. n. 152/2006, e non l’obbligo di provvedere. La norma dell’art. 244, comma 3, prevede che l’ordinanza sia notificata al proprietario solo ai fini del rimborso delle spese ex art. 253, nei limiti del valore di mercato del sito. Imporre gli obblighi di caratterizzazione al proprietario incolpevole, solo perché il responsabile non è stato individuato, sovrappone le due figure soggettive in modo illegittimo.
Infine, la Corte ha chiarito che la condotta collaborativa tenuta dalla società nelle more del giudizio, con la predisposizione del piano di caratterizzazione, è compatibile con la facoltà di intervento volontario e non integra alcun riconoscimento della legittimità dell’ordine impartito. L’ordinanza è stata conseguentemente annullata nella parte in cui individuava la ricorrente tra i soggetti obbligati, fermo restando il potere dell’amministrazione di procedere nei confronti dell’effettivo responsabile o secondo la sequenza procedimentale degli artt. 244, 250 e 253 del d.lgs. n. 152/2006.
Nota della Redazione
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