Verificazione carente: rinnovazione dell’istruttoria per lesione del contraddittorio (TAR Puglia n. 1114 del 24.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La verificazione disposta dal giudice amministrativo ai sensi dell’art. 66 cod. proc. amm. deve svolgersi nel pieno rispetto del principio del contraddittorio, che impone al verificatore di interfacciarsi con le parti, di consentire la nomina di consulenti tecnici di parte e di sottoporre alle stesse la bozza della relazione affinché possano formulare osservazioni e repliche. La violazione di tali prescrizioni, che siano state espressamente indicate nell’ordinanza istruttoria, determina l’inattendibilità dell’elaborato peritale e legittima il giudice a disporre la rinnovazione della verificazione, assegnando un nuovo termine e regolando compiutamente le fasi del contraddittorio tecnico.
Il Fatto
Il ricorrente, militare, impugnava il decreto del Ministero della Difesa del 18.06.2024 che non aveva riconosciuto la dipendenza da causa di servizio della patologia diagnosticata, nonché il presupposto parere del Comitato di Verifica delle Cause di Servizio, che escludeva il nesso di causalità tra l’infermità e il servizio prestato.
Nel corso del giudizio, il TAR aveva disposto con ordinanza collegiale una verificazione tecnica, finalizzata ad accertare l’attendibilità dei criteri scientifici utilizzati dal Comitato per escludere il nesso tra vaccinazione e patologia insorta, e a stabilire se, alla luce delle conoscenze attuali, fosse possibile configurare un rapporto di causalità o concausalità con il servizio prestato.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva che il verificatore nominato ha depositato la propria relazione in data 05 marzo 2026, ma non si è attenuto alle prescrizioni dell’ordinanza istruttoria in punto di contraddittorio. In particolare, egli non si è interfacciato con le parti, non ha consentito la nomina di consulenti tecnici di parte e non ha inoltrato alle parti la bozza della verificazione per consentire osservazioni e repliche.
Il TAR sottolinea che la verificazione costituisce uno strumento istruttorio che deve garantire il pieno dispiegarsi del contraddittorio, essenziale per assicurare l’attendibilità dell’accertamento tecnico.
Alla luce di tali carenze, il Collegio ritiene necessario disporre la rinnovazione della verificazione.
Il nuovo termine è di centoventi giorni dalla comunicazione dell’ordinanza al verificatore. Il giudice regola puntualmente le fasi: le parti potranno designare propri consulenti entro dieci giorni; il verificatore dovrà trasmettere alle parti lo schema della relazione entro sessanta giorni; le parti avranno venti giorni per le osservazioni; il verificatore depositerà la relazione finale, con le controdeduzioni, nei successivi venti giorni.
L’udienza pubblica per il prosieguo è fissata al 22.03.2027, con riserva di ogni decisione nel merito e sulle spese.
Nota della Redazione
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