Cessazione della materia del contendere per accredito tardivo della carta docente in giudizio di ottemperanza (TAR Lombardia n. 2345 del 13.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza la dichiarazione della cessazione della materia del contendere, resa dalla parte ricorrente in ragione dell’avvenuto accredito delle somme sulla carta docente, non preclude la condanna dell’Amministrazione alle spese di lite, purché l’inadempimento sia rimasto incontestato sino alla proposizione del ricorso. La compensazione delle spese, in tale evenienza, integrerebbe la violazione degli artt. 26 e 91 cod. proc. amm., non essendo consentito neutralizzare l’esito del giudizio quando la resistente abbia dato esecuzione solo dopo l’instaurazione del procedimento. La liquidazione del compenso, tenuto conto della limitata attività difensiva svolta, deve conformarsi al criterio di adeguatezza di cui all’art. 2233, comma 2, cod. civ., con distrazione in favore del difensore antistatario.
Il Fatto
Le ricorrenti, docenti assunte a tempo indeterminato, avevano ottenuto dal Tribunale di Pavia, in funzione di giudice del lavoro, una sentenza che accertava il diritto alla carta docente per gli anni scolastici ivi indicati, condannando il Ministero dell’Istruzione e del Merito a metterla a disposizione. Avvenuta la notificazione del titolo, l’Amministrazione era rimasta inerte, determinando le ricorrenti ad adire il giudice amministrativo con il ricorso per ottemperanza.
Nelle more del giudizio, il Ministero provvedeva all’accredito delle somme dovute; all’udienza camerale la difesa delle ricorrenti dichiarava la cessazione della materia del contendere, mentre l’Amministrazione si limitava a chiedere la compensazione delle spese di lite.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lombardia ha preliminarmente verificato la procedibilità del ricorso, ritenendo decorso il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14 d.l. n. 669/1996 tra la notifica del titolo esecutivo e la proposizione dell’azione, conforme alla giurisprudenza richiamata.
Nel merito, il Collegio ha preso atto dell’intervenuto accredito e ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, risolvendo tuttavia la questione delle spese in senso sfavorevole all’Amministrazione.
Il Giudice ha valorizzato la circostanza che l’inadempimento non fosse controverso al momento della presentazione del ricorso: la compensazione delle spese, in siffatta evenienza, avrebbe violato gli artt. 26 e 91 cod. proc. amm., come affermato dal Consiglio di Stato nella pronuncia del 15.01.2026 n. 331. La condanna alle spese si giustifica, infatti, per la manifesta inottemperanza perdurata sino all’instaurazione del giudizio.
Quanto alla quantificazione, la Corte ha applicato il criterio dell’adeguatezza di cui all’art. 2233, comma 2, cod. civ., in ragione della limitata e stereotipata attività difensiva espletata, liquidando i compensi in misura ridotta e disponendo la distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
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Nota della Redazione
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