Accesso agli atti: il diritto riguarda solo documenti esistenti e detenuti dall’amministrazione (TAR Puglia n. 1041 del 14.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il diritto di accesso ai sensi della legge n. 241/1990 riguarda esclusivamente i documenti già esistenti e detenuti dall’amministrazione. Esso non può essere invocato quando il richiedente non chieda l’esibizione di documenti di cui sia certa l’esistenza, ma intenda provare l’esistenza di atti che afferma essere stati formati o che sarebbero detenuti presso altra amministrazione. L’istanza di accesso avente ad oggetto un documento meramente ipotizzato, la cui esistenza non sia provata, è inammissibile. Il diniego formatosi per silentium è legittimo qualora il documento richiesto non risulti mai stato emesso.
Il Fatto
Un militare presentava al Ministero della Difesa un’istanza di accesso agli atti, ai sensi dell’art. 25, comma 4, l. n. 241/1990, volta ad ottenere copia del decreto di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio per alcune infermità, di cui al verbale della C.M.O. di Taranto, “ove esistente e non notificato”.
L’amministrazione non rispondeva entro il termine di legge e sull’istanza si formava il silenzio-rigetto. Il ricorrente adiva il TAR chiedendo l’accertamento del proprio diritto all’accesso e la condanna dell’amministrazione all’esibizione della documentazione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio richiama il consolidato orientamento giurisprudenziale per cui il diritto di accesso riguarda esclusivamente i documenti già esistenti, non potendo essere invocato per provare l’esistenza di atti che si affermano formati o detenuti dall’amministrazione.
Nel caso di specie, l’istanza aveva ad oggetto un decreto la cui esistenza era solo ipotizzata, tanto che l’amministrazione era stata diffidata, in via subordinata, a provvedere all’emissione del provvedimento stesso. Dal rapporto informativo depositato dal Ministero emergeva che il decreto non era mai stato emesso, avendo la C.M.O. ricondotto le infermità a quelle già riconosciute in precedenza.
Il ricorrente non aveva replicato a tali deduzioni né fornito elementi per dimostrare l’effettiva esistenza del documento richiesto. Il ricorso è pertanto rigettato, trattandosi di accesso ad un atto del quale non è provata l’esistenza.
Le spese di lite vengono compensate, poiché il riscontro espresso dell’amministrazione è intervenuto solo successivamente all’instaurazione del giudizio.
Nota della Redazione
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