Condono edilizio in zona costiera: onere della prova sul richiedente (C.G.A.R.S. n. 189 del 01.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
In materia di condono edilizio su immobile ricadente entro la fascia dei 150 metri dalla battigia, grava sul richiedente la concessione in sanatoria l’onere di dimostrare che l’opera non ha uso residenziale e che è strumentale alla diretta fruizione del mare. È irrilevante che l’area sia teoricamente destinabile a zona omogenea B ai sensi dell’art. 2 del d.m. 2 aprile 1968, in mancanza di una formale variante al P.R.G. adottata dal consiglio comunale. Ai fini del completamento entro il 31 dicembre 2003, il manufatto privo di qualsiasi rifinitura e copertura, come accertato dalla polizia municipale, non può ritenersi ultimato. Il vizio procedimentale per omessa comunicazione dei motivi ostativi ex art. 10-bis della legge n. 241/1990 non è deducibile se non si prova che il procedimento avrebbe potuto concludersi diversamente.

Il Fatto

Una società realizzava un’opera edilizia di circa 200 mq e volumetria di circa 570 mc in area costiera. Il Comune di Catania adottava un’ordinanza di immediata sospensione dei lavori e, successivamente, un provvedimento di diniego della concessione edilizia in sanatoria. La società impugnava entrambi gli atti davanti al TAR Sicilia, sezione staccata di Catania.

Il TAR, riuniti i ricorsi, dichiarava improcedibile quello avverso l’ordine di sospensione, per sopravvenuta carenza di interesse, e respingeva quello relativo al diniego di sanatoria, condannando la ricorrente alle spese. La società proponeva appello, reiterando le censure del secondo ricorso e chiedendo la riforma della declaratoria di improcedibilità.

La Motivazione della Corte

Il Collegio, in via preliminare, rileva che la proposizione dell’appello e la reiterazione di tutti i motivi di prime cure hanno fatto riemergere l’intero thema decidendum del giudizio di primo grado, che perimetra il processo di appello ex art. 104 c.p.a.. Per ragioni di economia processuale, secondo la logica della Adunanza plenaria del Consiglio di Stato n. 5 del 2015, il C.G.A.R.S. esamina direttamente gli originari motivi del ricorso introduttivo, richiamando numerosi propri precedenti.

Nel merito, il Collegio ritiene irrilevante che l’area sia teoricamente destinabile a zona omogenea B. In mancanza di una formale variante al P.R.G., di competenza esclusiva del consiglio comunale, la destinazione urbanistica non può essere modificata in via interpretativa. La tesi dell’appellante sull’inapplicabilità dell’art. 15 della legge regionale n. 78/1976 non trova dunque fondamento.

Quanto alla destinazione dell’opera, la società, sulla quale incombe l’onere della prova, non ha dimostrato che il manufatto fosse strumentale alla fruizione del mare e privo di uso residenziale. Tale carenza probatoria assume rilievo decisivo: non essendo esclusa la destinazione abitativa, il mancato completamento funzionale entro il 31 dicembre 2003 emerge dal verbale della polizia municipale, che aveva accertato l’opera «priva di qualsiasi rifinitura e copertura».

Il Collegio respinge anche la censura sul difetto di comunicazione dei motivi ostativi ex art. 10-bis della legge n. 241/1990: la ricorrente non ha fornito prova che il procedimento amministrativo avrebbe potuto concludersi diversamente. Confermata, di riflesso, l’improcedibilità del ricorso avverso l’ordine di sospensione, superato dal diniego di sanatoria.

L’appello è quindi respinto, con condanna dell’appellante alle spese di lite, liquidate in euro 2.000,00 oltre accessori di legge.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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