Indennità da acquisizione sanante devoluta al giudice ordinario (TAR Puglia n. 1035 del 13.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
La controversia avente ad oggetto la delibera con cui l’amministrazione comunale dispone l’acquisizione sanante ex art. 42-bis del d.P.R. n. 327/2001 rientra nella giurisdizione del giudice amministrativo limitatamente alla parte in cui l’atto motiva le attuali ed eccezionali ragioni di interesse pubblico, valutate comparativamente con i contrapposti interessi privati e con l’assenza di ragionevoli alternative. Le considerazioni sviluppate dall’amministrazione per determinare il valore delle aree da acquisire e, quindi, il quantum dell’indennizzo attengono a diritti soggettivi e sono devolute alla giurisdizione del giudice ordinario. Il ricorso proposto avverso la sola parte della motivazione relativa alla stima del valore è, pertanto, inammissibile per difetto di giurisdizione, con possibilità di riassunzione ex art. 11, comma 2, c.p.a. nel termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza.

Il Fatto

I ricorrenti impugnavano la deliberazione con cui il Comune aveva disposto l’acquisizione sanante, ai sensi dell’art. 42-bis del d.P.R. n. 327/2001, di alcune aree di loro proprietà, in esecuzione di un precedente giudicato che aveva annullato un provvedimento di occupazione e ordinato la restituzione dei terreni ovvero, in alternativa, l’acquisizione sanante. Con il ricorso, i proprietari censuravano la delibera per violazione dell’art. 42-bis e per elusione del giudicato, contestando in particolare la determinazione del valore delle aree, stimato in misura ritenuta non satisfattiva.

La Motivazione della Corte

Il TAR ha preliminarmente esaminato l’eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dal Comune. Ha osservato che l’impugnativa non era diretta contro la parte della delibera che aveva disposto l’acquisizione, motivandone le ragioni di pubblico interesse, ma contro la parte della motivazione nella quale l’amministrazione, con un calcolo analitico, aveva determinato il valore delle strade da acquisire. Tale quantificazione, ha precisato il Collegio, concerne esclusivamente la misura dell’indennizzo spettante ai proprietari.

Richiamando il consolidato orientamento giurisprudenziale, il TAR ha affermato che le questioni relative alla determinazione e alla corresponsione dell’indennizzo previsto per la fattispecie acquisitiva sono devolute alla giurisdizione del giudice ordinario, vertendosi in materia di diritti soggettivi. La giurisdizione del giudice amministrativo, invece, è circoscritta alla verifica della sussistenza dei presupposti dell’acquisizione sanante e delle ragioni di interesse pubblico che la giustificano.

Pertanto, avendo i ricorrenti rivolto le proprie censure avverso le considerazioni sviluppate dall’ente esclusivamente per determinare il valore delle aree e, quindi, l’indennizzo, il Collegio ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione in favore dell’autorità giudiziaria ordinaria. Ha, infine, disposto la compensazione delle spese di lite, stante la peculiarità della vicenda.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *