Concorso NCC e soccorso istruttorio per domanda incompleta (TAR Puglia n. 387 del 08.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La clausola del bando che sanziona con l’inammissibilità la domanda di partecipazione incompleta va riferita alla redazione incompleta della domanda medesima e non già alla carenza di documentazione rispetto a elementi in essa già indicati. In quest’ultima evenienza, ove l’amministrazione abbia ritenuto la domanda ammissibile, trova applicazione il generale istituto del soccorso istruttorio di cui all’art. 6, comma 1, lett. b), della l. n. 241/1990. In sede di valutazione dei titoli, il periodo di servizio va computato per semestri interi, senza obbligo di proporzionalità per archi temporali inferiori, se il bando non lo prevede. Il punteggio premiale per la nuova impresa priva di altre autorizzazioni NCC è funzionale a un’equa distribuzione delle autorizzazioni ed è legittimo.
Il Fatto
Una concorrente partecipava al concorso pubblico per titoli indetto dal Comune per la formazione della graduatoria finalizzata all’assegnazione di otto autorizzazioni di noleggio con conducente (NCC). All’esito della procedura, la ricorrente impugnava i verbali della Commissione valutativa e la graduatoria definitiva, deducendo l’illegittima esclusione di alcuni partecipanti e l’erronea attribuzione dei punteggi. Con il ricorso chiedeva l’annullamento, previa sospensione, degli atti di gara e la conseguente revoca delle autorizzazioni eventualmente già assegnate.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha esaminato la domanda cautelare ai sensi dell’art. 55 cod. proc. amm., ritenendo insussistente il requisito del fumus boni iuris sotto tutti i profili dedotti. In primo luogo, con riferimento ai primi tre motivi, ha chiarito che la clausola di inammissibilità prevista dall’art. 2 del bando per le domande incomplete deve essere interpretata nel senso che essa sanziona unicamente la redazione incompleta della domanda partecipativa. Laddove la domanda sia stata ritenuta ammissibile, l’eventuale carenza documentale rispetto a elementi già indicati non può condurre all’esclusione, potendo operare il soccorso istruttorio, strumento volto a garantire la più ampia partecipazione alle procedure concorsuali.
Quanto al quarto e quinto motivo, il Collegio ha ritenuto non meritevoli di positivo apprezzamento le censure relative alla valutazione del servizio: l’art. 3 del bando, nel riconoscere due punti per ciascun semestre, non impone di computare proporzionalmente periodi inferiori al semestre. Parimenti legittima è risultata la scelta della Commissione di non attribuire punteggio per la conoscenza della lingua inglese, atteso che l’art. 1 del bando la colloca tra i requisiti di partecipazione e non tra i titoli valutabili. Con riferimento al presunto punteggio per “altri titoli documentati relativi al settore turistico”, la ricorrente non aveva specificato quali titoli la Commissione avrebbe dovuto valutare ulteriormente.
Infine, il Tribunale ha giudicato infondata la censura relativa all’attribuzione di sei punti alle imprese prive di altra autorizzazione NCC, ritenendo il punteggio premiale funzionale a un’equa distribuzione delle autorizzazioni tra più soggetti. In ragione della complessità e della particolarità delle questioni trattate, le spese di lite della fase cautelare sono state integralmente compensate.
Nota della Redazione
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