Ottemperanza per il mancato riconoscimento della Carta Elettronica del Docente al personale precario (TAR Puglia n. 1004 del 07.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di ottemperanza, esperito ai sensi dell’art. 112, secondo comma, lett. c), c.p.a., è limitato alla stretta esecuzione del giudicato e non può estendersi alla cognizione di domande correlate. L’inerzia dell’Amministrazione, che non abbia specificamente contestato l’inadempimento, integra una circostanza fattuale provata ai sensi dell’art. 64, comma 2, c.p.a. L’azione esecutiva nei confronti della Pubblica Amministrazione debitrice di somme di denaro è ammissibile solo dopo l’infruttuoso decorso del termine di centoventi giorni dalla notifica del titolo esecutivo, ai sensi dell’art. 14, primo comma, d.l. n. 669/1996. La mancata ottemperanza legittima la condanna dell’Amministrazione a eseguire il giudicato entro un termine perentorio e la nomina di un commissario ad acta per il caso di perdurante inerzia.

Il Fatto

La parte ricorrente aveva ottenuto dal Tribunale di Brindisi, Sezione Lavoro, una sentenza passata in giudicato che riconosceva il diritto al beneficio economico della Carta Elettronica del Docente per gli anni di servizio svolti con contratti a tempo determinato, condannando il Ministero dell’Istruzione e del Merito all’accredito dell’importo di euro 2.000,00.

Nonostante la notifica della sentenza e la maturazione del giudicato, l’Amministrazione non aveva dato esecuzione alla statuizione, non corrispondendo il bonus e non attivando la procedura per l’assegnazione della carta. La parte ricorrente ha quindi proposto ricorso per l’ottemperanza, deducendo la violazione degli artt. 112 e ss. c.p.a.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale ha preliminarmente verificato la regolarità del ricorso, accertando l’osservanza del dimezzamento dei termini di deposito e la sussistenza dei presupposti di cui all’art. 114, secondo comma, c.p.a., avendo la sentenza azionata comprovata valenza di cosa giudicata, attestata dalla cancelleria del giudice ordinario.

Il Collegio ha rammentato che il giudizio di ottemperanza è ontologicamente diverso dall’esecuzione civile e che l’esecuzione dell’ordine del giudice costituisce un inderogabile dovere d’ufficio della Pubblica Amministrazione. Ha altresì verificato il rispetto del termine dilatorio di cui all’art. 14, primo comma, d.l. n. 669/1996, decorrente dalla notifica del titolo esecutivo, avvenuta nei confronti dell’Amministrazione.

Rilevato che l’Amministrazione non aveva specificamente contestato l’inadempimento, la circostanza è stata ritenuta provata per il meccanismo di cui all’art. 64, comma 2, c.p.a. Il Tribunale ha conseguentemente accolto il ricorso, ordinando al Ministero di dare completa esecuzione al giudicato entro sessanta giorni dalla comunicazione della sentenza, oltre rivalutazione e interessi.

Per l’ipotesi di perdurante inerzia, il Tribunale ha nominato fin d’ora un commissario ad acta nella persona del Direttore Generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione (DGOSV), con facoltà di delega e senza diritto a compenso trattandosi di funzioni affidate a un dipendente dell’Amministrazione debitrice. Le spese di lite sono state poste a carico del Ministero soccombente.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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