L’esigenza cautelare del militare si tutela con la sollecita definizione del merito (TAR Puglia n. 348 del 24.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’esigenza cautelare del militare che impugna un giudizio di non idoneità al mantenimento del brevetto di specialità può essere adeguatamente tutelata con la sollecita definizione del giudizio nel merito, ai sensi dell’art. 55, comma 10, cod. proc. amm. Nell’ambito del bilanciamento dei contrapposti interessi, la salvaguardia dell’integrità psico-fisica del militare prevale rispetto alla potenziale perdita economica delle indennità di specialità e alla necessità di un corso di riqualificazione per riprendere l’attività. La fissazione dell’udienza pubblica di merito, con riserva di ogni eventuale incombente istruttorio, costituisce la misura cautelare satisfattiva delle esigenze del ricorrente.
Il Fatto
Un militare della Marina Militare ha impugnato il processo verbale della Commissione Medica Centrale che lo aveva giudicato “NON IDONEO MANTENIMENTO BREVETTO OSSALC”, sulla base della diagnosi di persistenti anomalie aspecifiche e di certificata ipertrofia della ghiandola pineale. Il ricorrente ha contestato anche il provvedimento medico-legale del Centro Ospedaliero Militare di Taranto, che lo aveva dichiarato idoneo al servizio militare incondizionato ma non idoneo quale OSSALC, nonché la pubblicazione SMM-SAN-001 nella parte in cui potesse essere interpretata in senso ostativo al mantenimento del brevetto. Il militare ha chiesto la sospensione dell’efficacia dei provvedimenti impugnati, deducendo che il diniego di idoneità avrebbe comportato la perdita delle indennità di specialità e la sospensione del brevetto, con la necessità di superare un corso di riqualificazione presso COMSUBIN per riprendere l’attività subacquea.
La Motivazione del TAR
Il TAR Puglia, sezione di Lecce, ha ritenuto che, a parte ogni questione sul fumus boni juris, le esigenze cautelari prospettate dal ricorrente potessero essere adeguatamente tutelate con la sollecita definizione del giudizio nel merito, ai sensi dell’art. 55, comma 10, cod. proc. amm. Il Collegio ha considerato la delicatezza delle questioni oggetto del ricorso, che involgono valutazioni di natura tecnico-sanitaria sull’idoneità al servizio subacqueo.
Nell’ottica del bilanciamento degli interessi, il TAR ha ritenuto prevalente l’interesse a garantire la salvaguardia dell’integrità psico-fisica del militare, rispetto alla potenziale mera perdita economica legata alle indennità di specialità. Il Collegio ha inoltre valorizzato la circostanza che, non effettuando le dodici immersioni previste in un anno, il brevetto sarebbe stato sospeso e che per riprendere l’attività il militare avrebbe dovuto superare un corso di riqualificazione di due settimane presso COMSUBIN, evidenziando la natura non irreparabile del pregiudizio lamentato dal ricorrente.
Il TAR ha fissato per la trattazione nel merito del ricorso l’udienza pubblica del 23 marzo 2027, riservando a tale sede anche ogni eventuale incombente istruttorio. Ha disposto la compensazione delle spese della fase cautelare e ha ordinato alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità ai sensi dell’art. 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 196/2003 e degli artt. 5 e 6 del Regolamento UE 2016/679.
Nota della Redazione
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