Illegittimo il divieto generalizzato di attività estrattive nel PUG che ignora il PRAE (TAR Puglia n. 927 del 18.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Le scelte urbanistiche del piano urbanistico generale costituiscono valutazioni di merito sottratte al sindacato giurisdizionale di legittimità, salvo che siano inficiate da errori di fatto, violazioni procedurali, illogicità abnormi o confliggano con situazioni che abbiano dato luogo ad aspettative qualificate. È illegittimo il PUG che introduce un divieto generalizzato di apertura di nuove cave e di ampliamento di quelle esistenti, senza considerare che la disciplina dell’attività estrattiva è riservata dalla legge regionale al Piano Regionale delle Attività Estrattive. Ne discende l’illegittimità della tipizzazione come “area agricola” di un’area in cui insiste una cava preesistente e autorizzata, riconosciuta dal PRAE, con conseguente annullamento in parte qua degli atti impugnati. Non è invece illegittima la mancata ripubblicazione del piano ove le modifiche in sede di approvazione, modeste e circoscritte, non snaturino lo strumento urbanistico, né è sanabile ex post con delibera consiliare la tardiva approvazione della Dichiarazione di Sintesi, atto di chiusura del procedimento di VAS.
Il Fatto
I ricorrenti, proprietari di un immobile in località “San Sidero” nel Comune di Corigliano d’Otranto, in parte oggetto di cava in attività regolarmente autorizzata dalla Regione Puglia, hanno impugnato il piano urbanistico generale comunale, approvato con deliberazione consiliare, unitamente agli atti presupposti. Il PUG aveva previsto un divieto generalizzato di attività estrattive, omettendo di riportare l’area nell’ambito delle “Aree di cava” e sancendo per tutte le aree agricole il divieto di svolgimento di attività estrattive e di realizzazione di impianti al relativo servizio. Con successivi motivi aggiunti, i ricorrenti hanno esteso l’impugnazione alla delibera con cui il Comune aveva approvato la Dichiarazione di Sintesi, quale allegato integrativo del PUG già approvato.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha accolto il primo motivo di ricorso, rilevando l’evidente erroneità delle scelte pianificatorie comunali. Le aree, contrassegnate come “Area agricola”, risultavano in realtà destinate all’attività estrattiva, che ne aveva oggettivamente trasformato l’assetto giuridico. La scelta pianificatoria non aveva considerato che tale destinazione era stata riconosciuta dal Piano Regionale delle Attività Estrattive, strumento settoriale sovraordinato di indirizzo, programmazione e pianificazione del settore, che consente ai titolari proroghe, rinnovi, riattivazioni e ampliamenti della cava entro il limite di 500 metri dal perimetro di esercizio. L’introduzione di un divieto generalizzato si pone in frontale contrasto con la riserva di pianificazione regionale, configurando un’ipotesi di sviamento dal modello legale di riparto delle competenze.
Parzialmente fondato è risultato il terzo motivo. Il Collegio ha escluso la necessità di ripubblicazione del piano per modifiche asseritamente introdotte solo in sede di approvazione, richiamando il consolidato orientamento per cui tale adempimento non è richiesto per le fasi successive all’adozione, salvo che le modifiche stravolgano lo strumento urbanistico. Tuttavia, ha ritenuto abnorme e ingiustificato il regime vincolistico imposto sulle aree in questione: la disciplina comunale, qualificando l’area come “annessa agli orli morfologici con valenza paesaggistica”, ha introdotto divieti più severi di quelli previsti dal sovraordinato Piano Paesaggistico Territoriale Regionale per i contesti di effettivo pregio paesaggistico, generando una conseguenza irragionevole.
Infondati sono stati invece i motivi concernenti la nullità della Conferenza di servizi e i vizi procedurali dell’iter di co-pianificazione, risultando rispettati i termini di cui all’art. 11 della legge regionale. Il Collegio ha altresì ritenuto legittima la delibera consiliare con cui il Comune ha sanato l’omessa elencazione della Dichiarazione di Sintesi tra gli elaborati del PUG, qualificandola come mera rettifica di un errore materiale, non avente carattere modificativo dell’atto di approvazione del piano e adottata sulla base di atti da cui emerge l’anteriorità della formazione del documento. Generica e apodittica è stata infine ritenuta la censura sull’insufficienza contenutistica della Dichiarazione.
Nota della Redazione
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