La valutazione unitaria dell’abuso edilizio prevale sulla qualificazione atomistica delle opere minori (TAR Puglia n. 886 del 16.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’onere di dimostrare che un manufatto è stato realizzato in epoca antecedente all’entrata in vigore della legge n. 761 del 1967, che ha esteso l’obbligo di previa licenza edilizia alle costruzioni fuori dal perimetro urbano, grava sul proprietario o sul responsabile dell’abuso, il quale deve fornire una prova rigorosa fondata su documentazione certa e univoca o su elementi oggettivi come aerofotogrammetrie o mappe catastali, essendo la prova testimoniale del tutto residuale. In materia di abusi edilizi, la valutazione dell’intervento deve essere complessiva e non atomistica: il pregiudizio al regolare assetto del territorio deriva dall’insieme delle opere realizzate nel loro contestuale impatto edilizio. Ne consegue che opere minori o pertinenziali, in astratto riconducibili all’attività edilizia libera, sono legittimamente sanzionabili con la misura demolitoria qualora si abbinino a manufatti principali abusivi, in quanto non è consentita una scomposizione virtuale dell’intervento finalizzata all’elusione della disciplina urbanistica.
Il Fatto
Il ricorrente impugnava l’ordinanza con cui il Comune gli aveva ingiunto di demolire un fabbricato destinato a civile abitazione, una piscina, una cabina in legno, un pergolato e altre opere minori, in qualità di proprietario dell’immobile e responsabile della costruzione abusiva. A sostegno del ricorso deduceva, in sintesi, l’illegittimità del provvedimento per non aver l’Amministrazione comprovato adeguatamente la pretesa demolitoria e per l’erronea qualificazione giuridica delle opere minori, come il pergolato e la cabina in legno, che riteneva non necessitare di titolo abilitativo in quanto manufatti di arredo, aperti e rimovibili. L’immobile insisteva in zona agricola E e, secondo la tesi attorea, sarebbe stato edificato in epoca antecedente al 1967. Il Comune non si costituiva in giudizio.
La Motivazione della Corte
II TAR Puglia, Lecce, ha ritenuto i motivi di ricorso infondati. Quanto al primo, ha ribadito che grava sul privato l’onere rigoroso di dimostrare il carattere risalente del manufatto, dovendo la prova essere fornita mediante atti, documenti o altri elementi probatori inconfutabili e non tramite mere allegazioni. Essendo il ricorso silente in punto di prova sull’epoca di realizzazione, la censura non ha superato lo stadio della mera allegazione.
La Corte ha poi richiamato la consolidata giurisprudenza secondo cui la valutazione dell’abuso edilizio presuppone una visione complessiva dell’intervento. L’Amministrazione deve esaminare contestualmente l’intervento abusivo, per evitare che artificiose frammentazioni conducano a una corretta qualificazione unitaria dell’abuso. Il giudizio sulla unitarietà o pluralità degli interventi non può basarsi solo sull’aspetto strutturale del singolo manufatto, ma deve considerare anche l’elemento funzionale: opere separate che perseguono lo stesso scopo vanno valutate unitariamente. Tale principio si applica anche alle opere minori o pertinenziali, qualora siano realizzate in contestuale correlazione con manufatti principali che necessitano del permesso di costruire.
Nel caso di specie, il provvedimento sanzionatorio riguardava un fabbricato abitativo di circa 215 mq, un garage/deposito, un’unità abitativa, una piscina, oltre alle opere minori e al vano tecnico. L’insieme delle opere, preordinate all’utilizzo abitativo nello stesso contesto, rendeva legittima la sanzione demolitoria anche per le opere minori, come la pergola e la cabina in legno, realizzate in assenza di titolo edilizio. Il ricorso è stato pertanto respinto, con declaratoria di nullità delle spese per la mancata costituzione del Comune.
Nota della Redazione
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