Istanza di concessione demaniale trasmessa a mezzo PEC inammissibile se il regolamento impone lo Sportello telematico SUA (TAR Puglia n. 873 del 12.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
È legittima la declaratoria di inammissibilità della domanda concorrente per il rilascio di una concessione demaniale marittima, ove l’istanza sia stata presentata a mezzo PEC in luogo della trasmissione attraverso lo Sportello telematico SUA, qualora il Regolamento applicabile prescriva tale modalità a pena di inammissibilità. La prescrizione di una determinata modalità di presentazione risponde a interessi pubblici quali la corretta organizzazione degli uffici e la parità tra i concorrenti. La violazione delle modalità di presentazione delle domande non è emendabile mediante soccorso istruttorio, ostandovi esigenze di regolarità dell’azione amministrativa e di tutela del principio di concorrenza.

Il Fatto

Una società operante nel settore energetico ha presentato, a mezzo PEC, una domanda concorrente per l’occupazione di una zona demaniale marittima di mq. 25,20 nel Porto di Taranto, in riscontro all’Avviso pubblico n.25_BUN_DEM del 9.9.2025, concernente l’istanza di rinnovo avanzata dalla società controinteressata per il mantenimento di un prefabbricato ad uso ufficio e deposito.

L’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio ha dichiarato inammissibile la domanda, poiché l’istanza era stata trasmessa unicamente a mezzo PEC e non tramite l’apposito Portale SUA, come prescritto, a pena di inammissibilità, dagli artt. 2-bis e 5 del Regolamento Demanio Marittimo. Avverso tale declaratoria e gli atti presupposti, la società ha proposto ricorso deducendo, tra l’altro, la contraddittorietà con l’ordinanza n. 15/2024 che aveva previsto la trasmissione a mezzo PEC, il carattere sibillino dell’Avviso, la mancata attivazione del soccorso istruttorio e l’illegittimità del Regolamento.

La Motivazione della Corte

Il TAR premette che, sebbene l’ordinanza presidenziale n. 15/2024 avesse disposto la presentazione delle istanze esclusivamente a mezzo PEC, tale regime era transitorio, essendo legato all’inaccessibilità del Portale SUA in attesa delle modifiche regolamentari. Con il successivo Avviso pubblico del 9.9.2025, l’Autorità ha espressamente richiamato la conformità delle domande concorrenti all’art. 5 del Regolamento Demanio Marittimo, che nel testo vigente impone la trasmissione tramite lo Sportello telematico SUA, a pena di inammissibilità.

Il Collegio esclude, pertanto, la contraddittorietà tra le fonti: l’Avviso ha correttamente recepito il nuovo regime, superando la fase transitoria. La declaratoria di inammissibilità costituisce, di conseguenza, un atto dovuto per l’Amministrazione. Il TAR reputa, inoltre, non illegittima la previsione regolamentare, che recepisce l’art. 15-bis della legge n. 84/94, poiché la fissazione di una specifica modalità di presentazione risponde a interessi pubblici quali la corretta organizzazione degli uffici e la parità tra i concorrenti.

Quanto al soccorso istruttorio, il Tribunale osserva che la sanzione dell’inammissibilità, espressamente comminata dalla norma regolamentare, esclude in senso assoluto la possibilità di utilizzare forme diverse. La ricorrente non ha allegato alcun impedimento oggettivo all’uso della piattaforma, sicché la violazione risulta arbitraria e ingiustificata. La mancata osservanza dei termini e delle modalità di presentazione non è comunque emendabile tramite soccorso istruttorio, per esigenze di regolarità dell’azione amministrativa e tutela della concorrenza.

Il Collegio esclude altresì lo sviamento, poiché l’istanza non è stata inoltrata nelle forme prescritte e, in ogni caso, l’Amministrazione ha riscontrato la domanda entro il termine di venti giorni previsto dall’art. 3, comma 3, del Regolamento. Il ricorso è pertanto respinto, con compensazione delle spese di lite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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